Diritto al rimborso delle addizionali provinciali all’accisa pagata sulla fornitura di energia elettrica

Ordinanza 29 marzo 2021 Tribunale di Milano




Sentenza giudiziaria: Ho assistito positivamente una società che ha domandato all'ente erogatore dell'energia elettrica la ripetizione delle addizionali provinciali all’accisa pagata sulla fornitura di energia elettrica. Infatti, il d. lgs. n. 23/2011 ha abrogato dal 1° gennaio 2012 l’addizionale provinciale all’accisa pagata dalle imprese sull'energia elettrica a far data dal 1988, anno della sua introduzione. Lo Stato italiano, pertanto, è tenuto a restituire tutte le somme indebitamente incassate nel corso degli anni, ponendosi l'aliquota provinciale in contrasto con il diritto comunitario. Il diritto di ripetizione spetta al consumatore finale pagato nei confronti dell'impresa fornitrice dell'energia, questione finalmente risolta dalla Cassazione con alcune sentenze (le prime tra tutte: Cass. Civ. 15198/2019, Cass. n. 27099/2019, Cass. Civ. n. 27101/2019; Cass. Civ. n. 29980/2019, Cass. Civ. n. 29981/2019, Cass. Civ. n. 19763/2020). In allegato l'ordinanza del Tribunale di Milano, che accoglie le domande dell'utente finale, condannando l'impresa alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.



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Avvocato Davide Feola a Milano
Davide Feola

Avvocato civilista