Caso legale:
Ho seguito, per conto di un istituto bancario, un reclamo ad un piano di riparto parziale nell'ambito di una procedura fallimentare.
L'istituto bancario era stato ammesso al passivo in prededuzione ex art. 182 quater L.F., avendo erogato finanziamenti alla società (poi fallita) nell'esecuzione di un accordo ex art. 182 bis L.F.
Nel riparto parziale, il curatore non ha tenuto conto della prededuzione riconosciuta dal Giudice delegato, ed aveva erroneamente soddisfatto i creditori muniti di privilegio generale ex art. 2751bis n. 2.
Depositato il reclamo, il Giudice delegato ha accolto le questioni sollevate, riconoscendo ad un creditore ammesso al passivo con prededuzione ex art. 182quater L.F. il diritto ad essere soddisfatto prima di ogni altro creditore, come previsto dall'art. 111 L.F.