Solidarietà nel pagamento delle spese condominiali tra acquirente e venditore

Applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., obbligazione solidale e diritto di ripetizione delle somme pagate




Caso legale: Ho assistito l'acquirente di un immobile, alla quale sono state addebitate le spese condominiali dell'anno precedente e dell'anno in corso all'acquisto di casa. L'art. 63 disp. att. c.c., sul punto, è chiaro, ponendo l'obbligazione a carico di acquirente e venditore in via solidale: ciò comporta la possibilità, per il Condominio, di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione ad una delle due parti (anche parte venditrice quindi). Non rileva la clausola di salvaguardia inserita nell'atto di compravendita, con la quale il venditore garantisce l'assenza di debiti e, nel caso vi fossero, se ne farebbe interamente carico: la clausola ha mera efficacia interna, non essendo opponibile al Condominio. L'acquirente, quindi, una volta rimborsate le spese condominiali (solo per l'anno precedente al rogito e per l'anno in corso), potrà successivamente agire in ripetizione nei confronti del venditore, ai sensi dell'art. 1299 c.c., per la metà del debito pagato, oppure per l'intero se presente la clausola di salvaguardia nell'atto di compravendita. Prima del rogito, l'acquirente deve pretendere dal venditore una dichiarazione dell'amministratore di condominio, attestante le eventuali pendenze, onde evitare di dover ripianare debiti pregressi maturati nella precedente gestione.



Pubblicato da:


Avvocato Davide Feola a Milano
Davide Feola

Avvocato civilista