Sentenza giudiziaria:
Ho assistito positivamente una diversa società che ha domandato all'ente erogatore dell'energia elettrica la ripetizione delle addizionali provinciali all’accisa pagata sulla fornitura di energia elettrica.
Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza allegata, ha accolto la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., condannando la società erogatrice dell'energia elettrica al pagamento delle somme a titolo di restituzione dell'indebito.
In via bonaria, la società erogatrice ha corrisposto l'importo oggetto di condanna pari ad euro 51.750,96 oltre interessi legali.
Infatti, il d. lgs. n. 23/2011 ha abrogato dal 1° gennaio 2012 l’addizionale provinciale all’accisa pagata dalle imprese sull'energia elettrica a far data dal 1988, anno della sua introduzione. Lo Stato italiano, pertanto, è tenuto a restituire tutte le somme indebitamente incassate nel corso degli anni, ponendosi l'aliquota provinciale in contrasto con il diritto comunitario. Il diritto di ripetizione spetta al consumatore finale pagato nei confronti dell'impresa fornitrice dell'energia, questione finalmente risolta dalla Cassazione con alcune sentenze (le prime tra tutte: Cass. Civ. 15198/2019, Cass. n. 27099/2019, Cass. Civ. n. 27101/2019; Cass. Civ. n. 29980/2019, Cass. Civ. n. 29981/2019, Cass. Civ. n. 19763/2020).