Sentenza giudiziaria:
Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 30 gennaio 2024, in accoglimento delle nostre tesi, ha rigettato l'opposizione avente ad oggetto plurime eccezioni, tra le quali la carenza di legittimazione attiva della titolare del credito, l’applicabilità della normativa a tutela del #consumatore e la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, oltre al disconoscimento delle sottoscrizioni, condannando l'opponente per l'importo di 885.182,55 euro, stante l'incasso medio tempore di 793.017,50 euro.
Il Tribunale ha statuito che: (i) il provvedimento Banca Italia n. 55/2005 riguarda solo le fideiussioni omnibus e non le specifiche; (ii) la richiesta di pagamento a vista è sufficiente per qualificare il negozio come garanzia autonoma (Cass. 15091/2021); (iii) al fine di invocare la nullità della fideiussione occorre dare prova dell'intesa tra i principali soggetti bancari, che la banca mutuante fosse partecipe dell’intesa, e che è stata di fatto limitata la libertà contrattuale del garante.
Degno di nota, infine, l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in quanto il garante aveva disconosciuto firme della cui autenticità era, invece, ben consapevole.