Avvocato Davide Feola a Milano

Davide Feola

Avvocato civilista


Informazioni generali

Sono Davide Feola, e sono iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, ma svolgo attività anche sui Fori di Monza, Busto Arsizio, Lodi e Bergamo, occupandomi di diritto civile, in particolare il diritto bancario e diritto condominiale , con pluriennale esperienza nella gestione e recupero del credito e nelle procedure concorsuali. Ho acquisito competenze, inoltre, nella contrattualistica in generale, gestione di sinistri stradali, responsabilità civile, locazioni e sfratti. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, trovando soluzioni pratiche e concrete ai problemi. Disponibilità su vari fori limitrofi.

Esperienza


Diritto civile

Consulenza ed assistenza nel campo civilistico: contratti, obbligazioni, responsabilità civile, successioni, proprietà e diritti reali. Seguo con attenzione il cliente, consigliando la miglior strategia stragiudiziale e giudiziale, ottima capacità di problem solving.


Recupero crediti

Ottima conoscenza ed esperienza dell'iter per il recupero del credito, dalla formazione del titolo esecutivo alle diverse procedure esecutive, con i relativi giudizi di opposizione. Capacità ed esperienza al fine di pianificare la strategia migliore per il recupero del credito, con soddisfazione per il cliente. Assistenza lato passivo ai debitori ingiunti, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Opposizione a decreto ingiuntivo, chiusura della posizione a saldo e stralcio.


Diritto commerciale e societario

Attività di consulenza ed assistenza alle imprese: - fornire informazioni e consigli legali ali imprenditori per comprendere questioni giuridiche oppure risolvere problematiche legali; - contrattualistica d’impresa (redazione contratti di compravendita, di locazione/affitto, di appalto, di fornitura e di subfornitura, di distribuzione); - consulenza in materia societaria per PMI; - recupero crediti - il monitoraggio legislativo e l’aggiornamento sulle novità legislative e regolamentari; - assistenza in arbitrati, procedimenti civili ed amministrativi di diritto societario.


Altre categorie:

Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Pignoramento, Diritto immobiliare, Diritto dei trasporti terrestri, Diritto assicurativo, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Domiciliazioni, Diritto condominiale, Eredità e successioni, Investimenti, Usura, Contratti, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Negoziazione assistita, Malasanità e responsabilità medica, Edilizia ed urbanistica, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Vittorioso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del valore di 1.678.200,05 euro

Sentenza del 30 gennaio 2024 Tribunale di Lucca

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 30 gennaio 2024, in accoglimento delle nostre tesi, ha rigettato l'opposizione avente ad oggetto plurime eccezioni, tra le quali la carenza di legittimazione attiva della titolare del credito, l’applicabilità della normativa a tutela del #consumatore e la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, oltre al disconoscimento delle sottoscrizioni, condannando l'opponente per l'importo di 885.182,55 euro, stante l'incasso medio tempore di 793.017,50 euro. Il Tribunale ha statuito che: (i) il provvedimento Banca Italia n. 55/2005 riguarda solo le fideiussioni omnibus e non le specifiche; (ii) la richiesta di pagamento a vista è sufficiente per qualificare il negozio come garanzia autonoma (Cass. 15091/2021); (iii) al fine di invocare la nullità della fideiussione occorre dare prova dell'intesa tra i principali soggetti bancari, che la banca mutuante fosse partecipe dell’intesa, e che è stata di fatto limitata la libertà contrattuale del garante. Degno di nota, infine, l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in quanto il garante aveva disconosciuto firme della cui autenticità era, invece, ben consapevole.

Sentenza giudiziaria

Diritto al rimborso delle addizionali provinciali all’accisa pagata sulla fornitura di energia elettrica

Ordinanza 29 marzo 2021 Tribunale di Milano

Ho assistito positivamente una società che ha domandato all'ente erogatore dell'energia elettrica la ripetizione delle addizionali provinciali all’accisa pagata sulla fornitura di energia elettrica. Infatti, il d. lgs. n. 23/2011 ha abrogato dal 1° gennaio 2012 l’addizionale provinciale all’accisa pagata dalle imprese sull'energia elettrica a far data dal 1988, anno della sua introduzione. Lo Stato italiano, pertanto, è tenuto a restituire tutte le somme indebitamente incassate nel corso degli anni, ponendosi l'aliquota provinciale in contrasto con il diritto comunitario. Il diritto di ripetizione spetta al consumatore finale pagato nei confronti dell'impresa fornitrice dell'energia, questione finalmente risolta dalla Cassazione con alcune sentenze (le prime tra tutte: Cass. Civ. 15198/2019, Cass. n. 27099/2019, Cass. Civ. n. 27101/2019; Cass. Civ. n. 29980/2019, Cass. Civ. n. 29981/2019, Cass. Civ. n. 19763/2020). In allegato l'ordinanza del Tribunale di Milano, che accoglie le domande dell'utente finale, condannando l'impresa alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.

Caso legale seguito

Solidarietà nel pagamento delle spese condominiali tra acquirente e venditore

Applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., obbligazione solidale e diritto di ripetizione delle somme pagate

Ho assistito l'acquirente di un immobile, alla quale sono state addebitate le spese condominiali dell'anno precedente e dell'anno in corso all'acquisto di casa. L'art. 63 disp. att. c.c., sul punto, è chiaro, ponendo l'obbligazione a carico di acquirente e venditore in via solidale: ciò comporta la possibilità, per il Condominio, di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione ad una delle due parti (anche parte venditrice quindi). Non rileva la clausola di salvaguardia inserita nell'atto di compravendita, con la quale il venditore garantisce l'assenza di debiti e, nel caso vi fossero, se ne farebbe interamente carico: la clausola ha mera efficacia interna, non essendo opponibile al Condominio. L'acquirente, quindi, una volta rimborsate le spese condominiali (solo per l'anno precedente al rogito e per l'anno in corso), potrà successivamente agire in ripetizione nei confronti del venditore, ai sensi dell'art. 1299 c.c., per la metà del debito pagato, oppure per l'intero se presente la clausola di salvaguardia nell'atto di compravendita. Prima del rogito, l'acquirente deve pretendere dal venditore una dichiarazione dell'amministratore di condominio, attestante le eventuali pendenze, onde evitare di dover ripianare debiti pregressi maturati nella precedente gestione.

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Lo studio

Davide Feola
Via San Barnaba 39
Milano (MI)

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