Avvocato Davide Feola a Milano

Davide Feola

Avvocato civilista


Informazioni generali

Sono Davide Feola, e sono iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, ma svolgo attività anche sui Fori di Monza, Busto Arsizio, Lodi e Bergamo, occupandomi di diritto civile, in particolare il diritto bancario e diritto condominiale , con pluriennale esperienza nella gestione e recupero del credito e nelle procedure concorsuali. Ho acquisito competenze, inoltre, nella contrattualistica in generale, gestione di sinistri stradali, responsabilità civile, locazioni e sfratti. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, trovando soluzioni pratiche e concrete ai problemi. Disponibilità su vari fori limitrofi.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Attività di consulenza ed assistenza alle imprese: - fornire informazioni e consigli legali ali imprenditori per comprendere questioni giuridiche oppure risolvere problematiche legali; - contrattualistica d’impresa (redazione contratti di compravendita, di locazione/affitto, di appalto, di fornitura e di subfornitura, di distribuzione); - consulenza in materia societaria per PMI; - recupero crediti - il monitoraggio legislativo e l’aggiornamento sulle novità legislative e regolamentari; - assistenza in arbitrati, procedimenti civili ed amministrativi di diritto societario.


Fallimento e proc. concorsuali

Esperienza nelle procedure fallimentari, analisi e deposito di istanze di fallimento, redazione di domande di ammissione al passivo, opposizioni allo stato passivo, reclami ai riparti fallimentari. Competenza nelle procedure previste dalla legge 3/2012. Partecipazione ad aste giudiziarie.


Recupero crediti

Ottima conoscenza ed esperienza dell'iter per il recupero del credito, dalla formazione del titolo esecutivo alle diverse procedure esecutive, con i relativi giudizi di opposizione. Capacità ed esperienza al fine di pianificare la strategia migliore per il recupero del credito, con soddisfazione per il cliente. Assistenza lato passivo ai debitori ingiunti, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Opposizione a decreto ingiuntivo, chiusura della posizione a saldo e stralcio.


Altre categorie:

Diritto bancario e finanziario, Pignoramento, Diritto immobiliare, Diritto civile, Diritto dei trasporti terrestri, Diritto assicurativo, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Domiciliazioni, Diritto condominiale, Eredità e successioni, Investimenti, Usura, Contratti, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Negoziazione assistita, Malasanità e responsabilità medica, Edilizia ed urbanistica, Risarcimento danni.


Referenze

Caso legale seguito

Reclamo a riparto fallimentare per mancato riconoscimento della prededuzione ex art. 182 quater L.F.

Al creditore ammesso al passivo con prededuzione ex art. 182quater L.F. dev'essere riconosciuto il diritto ad essere soddisfatto per primo, ex art. 111 L.F

Ho seguito, per conto di un istituto bancario, un reclamo ad un piano di riparto parziale nell'ambito di una procedura fallimentare. L'istituto bancario era stato ammesso al passivo in prededuzione ex art. 182 quater L.F., avendo erogato finanziamenti alla società (poi fallita) nell'esecuzione di un accordo ex art. 182 bis L.F. Nel riparto parziale, il curatore non ha tenuto conto della prededuzione riconosciuta dal Giudice delegato, ed aveva erroneamente soddisfatto i creditori muniti di privilegio generale ex art. 2751bis n. 2. Depositato il reclamo, il Giudice delegato ha accolto le questioni sollevate, riconoscendo ad un creditore ammesso al passivo con prededuzione ex art. 182quater L.F. il diritto ad essere soddisfatto prima di ogni altro creditore, come previsto dall'art. 111 L.F.

Titolo professionale

Dalla legge fallimentare al nuovo codice della crisi d’impresa: introduzione alla luce del d.l. 118 del 24 agosto 2021

Avvocato360 - 9/2022

Corso per l'introduzione al nuovo codice della crisi d'impresa, che andrà a sostituire la vecchia legge fallimentare del 1942. Interessante approfondimento sulle nuove tematiche, istituti e procedure che sono entrati in vigore da breve

Sentenza giudiziaria

Vittorioso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del valore di 1.678.200,05 euro

Sentenza del 30 gennaio 2024 Tribunale di Lucca

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 30 gennaio 2024, in accoglimento delle nostre tesi, ha rigettato l'opposizione avente ad oggetto plurime eccezioni, tra le quali la carenza di legittimazione attiva della titolare del credito, l’applicabilità della normativa a tutela del #consumatore e la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, oltre al disconoscimento delle sottoscrizioni, condannando l'opponente per l'importo di 885.182,55 euro, stante l'incasso medio tempore di 793.017,50 euro. Il Tribunale ha statuito che: (i) il provvedimento Banca Italia n. 55/2005 riguarda solo le fideiussioni omnibus e non le specifiche; (ii) la richiesta di pagamento a vista è sufficiente per qualificare il negozio come garanzia autonoma (Cass. 15091/2021); (iii) al fine di invocare la nullità della fideiussione occorre dare prova dell'intesa tra i principali soggetti bancari, che la banca mutuante fosse partecipe dell’intesa, e che è stata di fatto limitata la libertà contrattuale del garante. Degno di nota, infine, l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in quanto il garante aveva disconosciuto firme della cui autenticità era, invece, ben consapevole.

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Lo studio

Davide Feola
Via San Barnaba 39
Milano (MI)

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