La nullità delle fideiussioni bancarie redatte su schema ABI

Scritto da: Davide Meloni - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Da alcuni anni a questa parte e più precisamente dal momento in cui la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l’Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810 ha sancito il seguente principio di diritto:
in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza” 
​è ampiamente dibattuto il tema della nullità delle fideiussioni redatte secondo lo schema ABI.

A partire da quella data numerose altre Sentenze, sia di legittimità che di merito, hanno ribadito il suddetto principio di diritto e statuito la nullità dei contratti di fideiussione redatti su moduli conformi allo schema ABI.
Tra gli ultimi arresti in tal senso citiamo Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-05-2019, n. 13846 che ha ribadito il principio già affermato da Cass. 29810/2017 in base al quale le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono radicalmente nulle per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.
Il citato art. 2 della L. 287/1990 vieta, infatti, le intese tra imprese che abbiano l’oggetto o l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali.
Non è superfluo ricordare come, a monte delle Sentenze sopra richiamate, in applicazione della predetta normativa, la Banca d'Italia avesse avviato nei confronti dell’ABI, relativamente alle condizioni generali della fideiussione contratta a garanzia delle operazioni bancarie, una istruttoria dalla quale era emerso che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto” con la citata normativa.
Il caso concreto che venne a suo tempo esaminato da Cass. 29810/2017 riguardava  un  fideiussore che si era opposto ad un Decreto Ingiuntivo emesso nei suoi confronti assumendo che il contratto di fideiussione omnibus da lui sottoscritto fosse nullo in quanto le clausole ivi contenute erano identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI e come tali contrastanti con il provvedimento della Banca d’Italia, del 2 maggio 2005, che ne vietava l'applicazione per violazione della L. n. 287 del 1990.
La Suprema Corte ha evidenziato che ciò che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è, all’evidenza, il fatto che esse “costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata...”, cioè che “attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita..”.
Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali col testo di uno schema contrattuale ritenuto coincidente con lo schema delineato dall’intesa restrittiva vietata.
E’ evidente, infatti, che l’illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l’ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 2 maggio 2005, ma la Banca parte in causa avesse egualmente sottoposto all’odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell’intesa di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a)”.
In altre parole, Cass. 29810/2017 statuisce che, indipendentemente dal comportamento dell’ABI, quello che rileva è se l’Istituto di credito abbia sottoposto al ricorrente una fideiussione contenente quelle clausole che sono ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Pertanto il Giudice di merito è tenuto essenzialmente “a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva”, cioè se coincidono con quelle, individuate dalla Banca d'Italia, che violano la legge L. n. 287 del 1990, ciò indipendentemente dal fatto che l’ABI abbia provveduto o meno a diffondere il testo delle condizioni generali del contratto di fideiussione comprensivo delle clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario.
Un ulteriore passo avanti nell’interpretazione della vicenda in esame è senz’altro costituito dalla ciò richiamata Sentenza della Corte di Cassazione del 22.05.2019 n. 13846.
Nella sopra richiamata pronuncia si chiarisce, infatti, che per fare sì che l’azione realizzata dall’Azienda di credito debba considerarsi vietata, si deve accertare “non la diffusione di un modulo abi da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l’illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l’abi non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla banca d’italia nel provvedimento n. 55/2005, ma la banca (…) avesse egualmente sottoposto all’odierno ricorrente un modulo negoziale includente disposizioni che costituivano comunque oggetto dell’intesa di cui alla l. 287 del 1990, art. 2, lett. A)”.
Da ciò deriva, secondo l’interpretazione sopra richiamata, l’automatica nullità dei contratti fideiussori redatti secondo il modello ABI, senza necessità che il Giudice di merito debba provvedere ad una valutazione in ordine all’illegittimità delle clausole fideiussorie, in quanto la valutazione di tale illegittimità è stata fatta a suo tempo dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005.

Quali sono le conseguenze della declaratoria di nullità? 
Una delle conseguenze più evidenti della declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione è senz’altro la decadenza del diritto ad agire contro il fideiussore.
Di norma, infatti, i contratti di fideiussione comportavano una diluizione a dismisura dei termini per  l’escussione del garante nonché di estensione della garanzia anche agli obblighi di restituzione derivanti dall'invalidità del rapporto principale, chiaramente ulteriori e diversi rispetto agli obblighi garantiti al momento della stipulazione. 
In ordine alla decadenza del diritto ad agire contro il fideiussore ricordiamo che l’art. 1957 c.c. dispone che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza
Il creditore che non attiva tempestivamente gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade pertanto dal diritto di pretendere l’adempimento dal fideiussore. 
Nel caso in cui il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile prima ed a prescindere dalla prestazione complessiva, il “dies a quo”, per calcolare il termine decadenziale previsto dall’art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell’intero rapporto (Cass. n. 15902/2014).
Il termine di decadenza previsto all’art. 1957 c.c. si applica a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo del creditore, che esso porti a giustificazione della sua inerzia nell’azione contro il debitore principale; ciò che rileva è il solo oggettivo decorso del termine, senza che il creditore abbia iniziato una azione giudiziale di recupero contro il debitore principale e l’abbia altresì diligentemente continuata.
Da quanto sopra esposto è evidente che, in ogni ipotesi in cui l’Azienda di credito abbia (come accade più frequentemente di quanto si pensi) iniziato l’azione giudiziaria nei confronti del debitore  principale dopo molto tempo (talvolta passano anni tra la decadenza del beneficio del termine e l’inizio delle azioni volte al recupero) il fideiussore avrà la possibilità di eccepire la nullità della clausola di deroga all’art 1967 c.c..
La predetta difesa è spesso particolarmente efficace nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo ed ha spesso comportato la sospensione del provvedimento monitorio emesso nei confronti del fideiussore


Articolo originariamente pubblicato dallo scrivente su: https://www.studiolegalemdg.com/notizie/la-nullita-delle-fideiussioni-bancarie-redatte-su-schema-abi



Pubblicato da:


Davide Meloni

Avvocato esperto in Diritto Bancario a Cagliari




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