La segnalazione nella Centrale Rischi di Banca d’Italia e le modifiche introdotte dal Decreto “Cura Italia”

Scritto da: Davide Meloni - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il c.d. Decreto “Cura Italia” ha introdotto alcune modificazioni anche relativamente alla tematica della segnalazione alla Centrale Rischi.
Per chiarire di cosa si tratta è bene effettuare un preambolo relativo alla natura ed alla funzione della C.R.


Cos’è la CR di Banca d’Italia? 


La CR è stata istituita in virtù delle seguenti norme: 
a) Art. 53 c. 1 lettera b e art. 107 c. 2 d. lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che recita: (Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (2);
d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d) (3) (4).
attribuzione alla banca D’Italia del potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, provvedimenti in materia di contenimento del rischio);
b) La Delibera CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 29 marzo 1994, che ha affidato la gestione della Centrale dei Rischi alla Banca d’Italia, oltre che nelle istruzioni per gli intermediari creditizi di cui alla circolare della Banca d’Italia del 22 giugno 2004.
Inoltre dobbiamo citare
- la delibera CICR del 29 marzo 1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994, adottata in base agli artt. 53, comma 1, lett. b) 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del d-lgs 1° settembre 1993, 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

  • le norme attuative della Banca d’Italia.



Esistono oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, altre società private c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili) e che includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00.


Che natura e che funzioni ha la CR? 


La Centrale Rischi è un sistema informativo con carattere pubblicistico, che ha per oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie (intermediari); in essa devono confluire le segnalazioni da parte degli intermediari del credito relative all’indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del citato Testo unico.


Ogni mese gli intermediari devono comunicare alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad € 30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi € 30.000,00.


Parimenti la Banca d’Italia, fornisce mensilmente agli intermediari le predette informazioni, comprensive del debito totale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati.


I dati inseriti in CR sono accessibili agli intermediari, agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria (unicamente per ragioni di giustizia) nonché alle istituzioni, alle autorità, alle amministrazioni o agli enti pubblici nei soli casi di legge; ovviamente sono accessibili al soggetto interessato.


La Centrale dei Rischi persegue quindi l’interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulti inadempiente rispetto a determinati finanziamenti (superiori a € 30.000,00) oppure che sia già gravato da un’esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno € 30.000,00) anche se in regolare adempimento.
Esistono oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, altre società private c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili) e che includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00 e delle quali ci occuperemo in altro contributo.




La sua natura è pertanto quella di tutelare l’interesse pubblico a tutela della solvibilità del sistema creditizio.
In altri termini lo scopo della CR è quello di migliorare le procedure di valutazione del merito creditizio, rafforzando così la stabilità finanziaria di tutto il sistema creditizio.


E’ però basilare che le informazioni vengano fornite in maniera corretta da parte degli intermediari e pertanto l’utente ha un diritto soggettivo a non vedersi pregiudicato per notizie false, incomplete e imprecise.
In altri termini è necessario nell’ambito della segnalazioni tenere presente un corretto bilanciamento di due esigenze, da un lato quella di evitare che un soggetto non solvibile acceda al credito e dall’altro evitare che una segnalazione fallace impedisca l’accesso al credito a soggetti meritevoli.


In un successivo approfondimento ci occuperemo in maniera dettagliata della questione relativa alla illegittimità della segnalazione in CR.






Cosa sono le segnalazioni a sofferenza? 


Come già accennato, gli intermediari devono segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza in riferimento ai finanziamenti concessi per almeno € 30.000,00.
Per potere effettuare legittimamente tale segnalazione l’intermediario dovrà appurare che il cliente si trovi in un vero e proprio stato di “insolvenza”, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento.
In altri termini è necessario che il cliente si trovi  in una situazione di instabilità patrimoniale e finanziaria.
Pertanto, per potere effettuare la segnalazione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione economico-patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra Azienda di Credito e cliente.
Per quanto riguarda la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi, infine, va osservato che gli intermediari possono consultare le segnalazioni di ogni soggetto per i 36 mesi precedenti; ne consegue che per fare si che non sia più possibile vedere una segnalazione, occorrerà attendere appunto 3 anni dalla data dell’eventuale pagamento.
L’intermediario, infatti, una volta cessata la situazione di sofferenza, cesserà di segnalare il soggetto ma le segnalazioni pregresse saranno ancora visibili agli intermediari per i successivi 36 mesi.




Le modifiche nel Decreto Cura Italia.




Il c.d. Decreto Cura Italia, in considerazione dello stato di difficoltà finanziaria in cui si trovano numerose imprese, costrette alla chiusura o ad un ridimensionamento delle loro attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per fare fronte all’emergenza COVID-19, ha previsto delle modifiche relative anche alla segnalazione in C.R.


L’art 56 ha, in sostanza, previsto una sorta di moratoria per le segnalazioni in CR laddove i presupposti per l’effettuazione della stesse siano sorti in data successiva a quella dell’entrata in vigore delle misure di contenimento che hanno imposto la chiusura di gran parte delle attività produttive.


In particolare si prevede che gli intermediari non debbano segnalare: 
1) sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del D.L.
Ciò in quanto le misure tali misure prevedono l’irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali.
2) le rate scadute - in quanto sospese - nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all’art. 56, co. 2, lett. c); 
Questo in quanto la predetta disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.
Infine, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.


Di seguito riportiamo la Comunicazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020 - Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi -
La comunicazione è rinvenibile anche al seguente link: https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf










Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 561 prevede che le imprese, come definite al comma 5 – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario.
Tra le suddette misure, il comma 2 dell’art. 56 prevede che:
• lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;
• lett. b) “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;
• lett. c) “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.
Gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi.
In particolare, si precisa che nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.
Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
Analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto decreto, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.
In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.


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Avvocato Davide Meloni a Cagliari
Davide Meloni

Avvocato esperto in Diritto Bancario a Cagliari