Pubblicazione legale:
Tax News · 1 dic 2021
La pronuncia in commento affronta, nuovamente, il delicato tema della ripartizione dell’onere probatorio nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti e dell’annesso diritto di detrazione dell’Iva. Tale questione, ormai consolidatasi nella giurisprudenza nazionale (ed europea), trova qui ulteriore conferma. L’Agenzia delle Entrate, in sostanza, è gravata dal dimostrare i presupposti oggettivi e soggettivi dell’operazione evasiva, mentre al soggetto passivo spetta l’eventuale prova contraria della buona fede di non essere stato a conoscenza che la transazione si iscriveva in una transazione avente natura evasiva. Tale sede, pertanto, può divenire l’occasione utile per soffermarsi su di una questione, per così dire, “evolutiva”: ossia, l’individuazione degli elementi sintomatici per dimostrare la buona fede del cessionario di beni e servizi di non essere stato a conoscenza della frode Iva. Non essendo tali elementi sintomatici espressamente tipizzati dal legislatore, l’utilizzo di protocolli preventivi all’interno dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 potrebbe divenire la strategia più idonea per la formalizzazione e, successivamente, l’applicazione estesa di tali principi di condotta all’interno dell’ambiente societario.