Rassegna Tributaria · 2 dic 2021
Con la pronuncia in commento relativa alla causa C-488/18 la Corte di Giustizia statuisce che l’art. 132, par. 1, lett. m), Direttiva Iva, non è dotato di effetto diretto. Da ciò consegue che tale disposizione non può essere direttamente invocata dinanzi ai giudici nazionali da organismi senza fini di lucro, per ottenere l’esenzione di altre prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva. Il margine di discrezionalità che residua in capo agli Stati membri nell’individuazione delle prestazioni da esentare, operando la disciplina dell’esenzione IVA soltanto relativamente a “talune prestazioni” connesse con la pratica sportiva, esclude l’effetto diretto della norma verso altre prestazioni che tale normativa non esenta espressamente. Inoltre, la Corte di Giustizia si sofferma sulla natura di “organismo senza fini di lucro”. In particolare, ai fini della sua qualificazione, occorre regolare espressamente all’interno dell’atto costitutivo o nello statuto il divieto di distribuire, anche a seguito di scioglimento di tale organismo, gli utili realizzati ai suoi membri, in qualunque modo, anche indirettamente o per interposta persona. In caso contrario, non sarà possibile usufruire legittimamente del regime di esenzione.
Avvocato presso il Foro di Modena, con diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; cultore della materia di diritto Tributario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; Presidente e membro di Organismi di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. L'Avvocato presta la propria attività prevalentemente sul Foro di Modena, Reggio Emilia e Bologna. L'Avvocato offre un servizio di consulenza costante e diretto con clienti e assistiti. L'obiettivo è far ottenere un risultato concreto al cliente dopo la valutazione delle diverse variabili verificabili nella controversia.
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L'Avv. Davide Stefani fornisce assistenza nelle procedure di pignoramento di beni, di qualunque natura, del debitore, offrendo la propria consulenza sull'intero territorio nazionale. La procedura di pignoramento è delicata e complessa in quanto è necessario, prima della notifica del relativo atto giudiziario, individuare i beni (mobili o immobili) da sottoporre a pignoramento; analogamente, ove possibile, è doveroso tutelare il credito con vincoli giudiziari, quali l'ipoteca.
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Davide Stefani
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