Pubblicazione legale:
Rassegna Tributaria · 2 dic 2021
Con la pronuncia in commento relativa alla causa C-488/18 la Corte di Giustizia statuisce che l’art. 132, par. 1, lett. m), Direttiva Iva, non è dotato di effetto diretto. Da ciò consegue che tale disposizione non può essere direttamente invocata dinanzi ai giudici nazionali da organismi senza fini di lucro, per ottenere l’esenzione di altre prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva. Il margine di discrezionalità che residua in capo agli Stati membri nell’individuazione delle prestazioni da esentare, operando la disciplina dell’esenzione IVA soltanto relativamente a “talune prestazioni” connesse con la pratica sportiva, esclude l’effetto diretto della norma verso altre prestazioni che tale normativa non esenta espressamente. Inoltre, la Corte di Giustizia si sofferma sulla natura di “organismo senza fini di lucro”. In particolare, ai fini della sua qualificazione, occorre regolare espressamente all’interno dell’atto costitutivo o nello statuto il divieto di distribuire, anche a seguito di scioglimento di tale organismo, gli utili realizzati ai suoi membri, in qualunque modo, anche indirettamente o per interposta persona. In caso contrario, non sarà possibile usufruire legittimamente del regime di esenzione.