Pubblicazione legale:
Rivista Trimestrale di Diritto Tributario · 23 mag 2021
La Suprema Corte, a distanza di un anno, si pronuncia nuovamente sulla natura di cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore, rigettando la tesi del collegamento contrattuale tripartito e ritenendo invece configurabile una cessione ai sensi dell’art. 1406 c.c. Un siffatto inquadramento consentirebbe l’applicazione della disciplina della deducibilità delle minusvalenze, sempreché la cessione sia avvenuta a titolo oneroso. Contestualmente, la Cassazione si dedica alla delicata questione circa il corretto inquadramento della fattispecie di cessione del “cartellino” in assenza di corrispettivo. Nonostante la cessione sia avvenuta a “costo zero”, la Suprema Corte considera l’operazione negoziale onerosa, essendo sorretta da reciproci costi e benefici, legittimando così l’applicazione della disciplina della deducibilità delle minusvalenze generate ai sensi degli artt. 86 e 101 del TUIR. Tale nuovo approccio critico al concetto di onerosità operato dalla Suprema Corte implicherebbe una nuova valutazione dell’assetto negoziale, apprezzabile alla luce dell’equilibrio complessivo e globale che le parti hanno ritenuto di imprimere alla fattispecie contrattuale.