Tassazione dei fringe benefits in capo al calciatore: il caso delle provvigioni corrisposte dai clubs agli Agenti

Scritto da: Davide Stefani - Pubblicato su IUSTLAB




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La riqualificazione in fringe benefit delle commissioni degli Agenti sportivi corrisposte dalle società di calcio per consulenza, rappresentanza e assistenza “sportiva” è stata ed è tuttora una questione peculiare dal punto di vista fiscale. Essa ha interessato club, calciatori e Agenti sportivi i quali, a partire dal precedente decennio, sono stati destinatari di numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate. Tali accertamenti erano finalizzati a contestare presunti comportamenti fraudolenti posti in essere durante il segmento temporale delle trattative di calcio-mercato.

È noto che il rapporto di lavoro tra calciatore e società di calcio ha natura subordinata. Il calciatore, ora definito anche “lavoratore sportivo”, è a tutti gli effetti un dipendente, seppur con caratteristiche speciali. Trova pertanto applicazione il principio di onnicomprensività del reddito e, ai sensi dell’Art. 51 TUIR, le prestazioni di servizi goduti in natura dal calciatore nel corso dell’attività lavorativa sono tassate quali fringe benefit.

Occorre però indagare la natura, sotto il profilo fiscale, del pagamento della provvigione all’Agente sportivo. Tale discussione è insorta limitatamente all’ipotesi in cui il compenso per l’attività di consulenza viene corrisposto dal club in sostituzione del calciatore e non direttamente dallo sportivo. La natura viene posta in discussione, segnatamente, quando il compenso del Procuratore riguardi un’attività di rappresentanza sostanziale dell’atleta e non propriamente della società da cui ha ricevuto formale mandato sportivo.

Tale disamina, inoltre, non può non tenere in considerazione il rapporto esistente tra i due ordinamenti, statale e sportivo, dotati entrambi di autonomia e indipendenza. La coesistenza tra i due sistemi crea un rapporto di interdipendenza tra norme statali e regolamentari, le quali sono “costrette” a dialogare tra di loro. Le modifiche regolamentari attuate nel corso degli anni in ambito di ordinamento sportivo, infatti, hanno avuto (e hanno tuttora) diretta rilevanza in ambito statale e, in particolare, in ambito fiscale. 

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Avvocato Davide Stefani a Modena
Davide Stefani

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