La riqualificazione in fringe benefit
delle commissioni degli Agenti sportivi corrisposte dalle società di calcio per
consulenza, rappresentanza e assistenza “sportiva” è stata ed è tuttora una
questione peculiare dal punto di vista fiscale. Essa ha interessato club,
calciatori e Agenti sportivi i quali, a partire dal precedente decennio, sono
stati destinatari di numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia
delle entrate. Tali accertamenti erano finalizzati a contestare presunti
comportamenti fraudolenti posti in essere durante il segmento temporale delle
trattative di calcio-mercato.
È noto che il rapporto di lavoro tra
calciatore e società di calcio ha natura subordinata. Il calciatore, ora
definito anche “lavoratore sportivo”, è a tutti gli effetti un dipendente,
seppur con caratteristiche speciali. Trova pertanto applicazione il principio
di onnicomprensività del reddito e, ai sensi dell’Art. 51 TUIR, le prestazioni
di servizi goduti in natura dal calciatore nel corso dell’attività lavorativa sono
tassate quali fringe benefit.
Occorre però indagare la natura, sotto
il profilo fiscale, del pagamento della provvigione all’Agente sportivo. Tale
discussione è insorta limitatamente all’ipotesi in cui il compenso per
l’attività di consulenza viene corrisposto dal club in sostituzione del
calciatore e non direttamente dallo sportivo. La natura viene posta in
discussione, segnatamente, quando il compenso del Procuratore riguardi
un’attività di rappresentanza sostanziale dell’atleta e non propriamente della
società da cui ha ricevuto formale mandato sportivo.
Tale disamina, inoltre, non può non
tenere in considerazione il rapporto esistente tra i due ordinamenti, statale e
sportivo, dotati entrambi di autonomia e indipendenza. La coesistenza tra i due
sistemi crea un rapporto di interdipendenza tra norme statali e regolamentari,
le quali sono “costrette” a dialogare tra di loro. Le modifiche regolamentari
attuate nel corso degli anni in ambito di ordinamento sportivo, infatti, hanno
avuto (e hanno tuttora) diretta rilevanza in ambito statale e, in particolare,
in ambito fiscale.
Avvocato presso il Foro di Modena, con diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; cultore della materia di diritto Tributario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; Presidente e membro di Organismi di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. L'Avvocato presta la propria attività prevalentemente sul Foro di Modena, Reggio Emilia e Bologna. L'Avvocato offre un servizio di consulenza costante e diretto con clienti e assistiti. L'obiettivo è far ottenere un risultato concreto al cliente dopo la valutazione delle diverse variabili verificabili nella controversia.
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Davide Stefani
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