Pubblicazione legale:
Il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto
il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un
errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il
pregiudizio ricade sull´ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.” Nota T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III,
sentenza 03.04.2020, n. 4
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