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Scritto da: Domenico Di Paolo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Molestie telefoniche via sms.  Il reato (art. 660 cp) si configura a prescindere dal blocco del mittente.

"Con la percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche - va soggiunto - dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco, il distinguo tra messaggistica istantanea e messaggi di testo telefonici (sms) non ha più ragion d'essere, sia l'una che gli altri potendo realizzare in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente. 2.5. Ne' merita condivisione l'affermazione che, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la "messaggeria telematica" non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato (Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012, Cappuccio, Rv. 253339), mentre "il mezzo telefonico assume rilievo... proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1)" (Rv. 253339 citata)" (Cassazione Penale 37974/2021)



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Domenico Di Paolo

Avvocato esperto in diritto penale




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