Pubblicazione legale:
Non puo' considerarsi aggravata la truffa on line in caso di contatti telefonici e se il venditore non è celato. Non sussiste l’approfittamento della minorata difesa (art. 61 n.5)
se il venditore non sfrutta l’uso dei mezzi telematici e informatici al
fine di non essere individuato (in buona sostanza, la remota ipotesi del truffatore alle prime armi).
"La sentenza impugnata, in relazione all’aggravante, non dimostra di
aver prestato adeguata attenzione a tali aspetti ed in particolare alla
giurisprudenza sopra illustrata, al punto di giungere alla
controintuitiva parificazione dei contatti online (usualmente anonimi o
difficilmente tracciabili) a quelli telefonici (generalmente tracciabili
e, nel caso concreto, effettuati da utenza riferibile all’imputato) ed
ignorando che la persona offesa, pur ingannata dall’esibizione di
documentazione in copia, aveva effettivamente, seppur dopo
l’effettuazione dei bonifici, contattato ed incontrato il proprietario
della vettura, visionando anche la stessa, indice quanto meno della
esistenza del bene e della mancata predisposizione, ad opera del
[omissis] di accorgimenti atti a sviare eventuali ricerche e
celare la propria identificabilità, circostanza, quest’ultima,
confermata altresì dalla indicazione di dati reali (nome, attività,
conto corrente) al potenziale acquirente”. (Cassazione Penale 2818/2025)