Pubblicazione legale:
Se il medico ospedaliero, autorizzato anche alla libera professione, non fattura la visita a studio. Sussiste il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 cp).
"Si configura il reato di falso e di truffa aggravata ai danni dello Stato
nella condotta del medico ospedaliero che, omettendo la rendicontazione
delle somme percepite dall’attività intramoenia autorizzata, abbia
introitato gli interi compensi di volta in volta corrisposti dai
pazienti in luogo della percentuale pattuita con l’ente ospedaliero.
Nella fattispecie, si trattava di un medico con funzioni di dirigente
sanitario che con raggiri e artifici (falsità in autocertificazioni e
scritture private) e attraverso l’omessa rendicontazione delle somme
percepite intascava gli interi compensi versati dai pazienti". (Cassazione penale 15887/2025).