Recentissime dalla cassazione

Scritto da: Domenico Di Paolo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Se il medico ospedaliero, autorizzato anche alla libera professione,  non fattura la visita a studio. Sussiste il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 cp).

"Si configura il reato di falso e di truffa aggravata ai danni dello Stato nella condotta del medico ospedaliero che, omettendo la rendicontazione delle somme percepite dall’attività intramoenia autorizzata, abbia introitato gli interi compensi di volta in volta corrisposti dai pazienti in luogo della percentuale pattuita con l’ente ospedaliero. Nella fattispecie, si trattava di un medico con funzioni di dirigente sanitario che con raggiri e artifici (falsità in autocertificazioni e scritture private) e attraverso l’omessa rendicontazione delle somme percepite intascava gli interi compensi versati dai pazienti". (Cassazione penale 15887/2025).




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Domenico Di Paolo

Avvocato esperto in diritto penale




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