Recentissime dalla cassazione

Scritto da: Domenico Di Paolo - Pubblicato su IUSTLAB




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Non tutti i mezzi di prova sono consentiti nei giudizi di separazione: non si può minacciare di esibire in giudizio fotografie di nudo del coniuge per forzare ad accettare condizioni di separazione favorevoli. La condotta può configurare il reato di violenza privata.

"Con la minaccia di esibire e diffondere fotografie compromettenti, la persona offesa è stata indotta dal ricorrente ad accettare una modifica delle condizioni di separazione per lei peggiorativa ed invece vantaggiosa per il coniuge, così subendo una compressione della propria libertà di scelta ed una compromissione dei rapporti con le figlie, esposte a prevedibili condizionamenti nell'esprimere la propria volontà di frequentare o meno la madre. Si tratta di condotta posta in essere con fine di profitto ed a danno della persona offesa, e tuttavia inidonea ad integrare tutti gli elementi costitutivi del reato contestato al capo B) (estorsione ndr.), per il carattere non patrimoniale del danno arrecato. La condotta contestata al ricorrente, come dinanzi ricordato, risulta palesemente finalizzata ad ostacolare e limitare i contatti delle figlie con la madre, a vantaggio del padre, che la sentenza indica aver inciso sulle loro scelte con opera di denigrazione della persona offesa, sicché deve riconoscersi la sussistenza del fine di ingiusto profitto necessario per la configurazione del reato di violenza privata (660 cp)".  (Cassazione Penale 5716/2025)



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Avvocato Domenico Di Paolo a Isernia
Domenico Di Paolo

Avvocato esperto in diritto penale