Recentissime dalla cassazione

Scritto da: Domenico Di Paolo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il corteggiamento "asfissiante" non gradito può ben costituire il più grave reato di stalking e non di molestie (660 cp). Le condizioni necessarie.

"Il reato di stalking si integra anche con molestie reiterate ed invasione della sfera privata della persona offesa, mediante invio ad essa, per anni e con elevata frequenza, di innumerevoli messaggi, tanto più se contenenti un profluvio di apprezzamenti, anche grevi e di natura sessuale, non graditi dal destinatario. L'asfissiante "corteggiamento", consistito nel pressante, reiterato a lungo nel tempo e greve - stanti gli espliciti riferimenti sessuali, indirizzati a chi, legata sentimentalmente ad altra persona, aveva espresso chiaramente di non gradire siffatta condotta - invio di messaggi, tanto più se corredato da ulteriori elementi (citofonate all'abitazione della persona offesa, appostamenti per incontrarla, tentativi di parlare alla medesima, deduzione sulla consapevolezza, da parte dell'agente, dei suoi movimenti e degli incontri fatti) è teoricamente idoneo a determinare un perdurante e grave stato di ansia ovvero ad ingenerare un fondato timore che lo smodato desiderio dell'agente metta a rischio l'incolumità della persona offesa o, ancora, costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita per sottrarsi al rischio di incontrare l'agente". (Cassazione Penale 3875/2025)



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Domenico Di Paolo

Avvocato esperto in diritto penale




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