Pubblicazione legale:
Il corteggiamento "asfissiante" non gradito può ben costituire il più grave reato di stalking e non di molestie (660 cp). Le condizioni necessarie.
"Il reato di stalking si integra anche con
molestie reiterate ed invasione della sfera privata della persona
offesa, mediante invio ad essa, per anni e con elevata frequenza, di
innumerevoli messaggi, tanto più se contenenti un profluvio di
apprezzamenti, anche grevi e di natura sessuale, non graditi dal
destinatario. L'asfissiante "corteggiamento", consistito nel
pressante, reiterato a lungo nel tempo e greve - stanti gli espliciti
riferimenti sessuali, indirizzati a chi, legata sentimentalmente ad
altra persona, aveva espresso chiaramente di non gradire siffatta
condotta - invio di messaggi, tanto più se corredato da ulteriori
elementi (citofonate all'abitazione della persona offesa, appostamenti
per incontrarla, tentativi di parlare alla medesima, deduzione sulla
consapevolezza, da parte dell'agente, dei suoi movimenti e degli
incontri fatti) è teoricamente idoneo a determinare un perdurante e
grave stato di ansia ovvero ad ingenerare un fondato timore che lo
smodato desiderio dell'agente metta a rischio l'incolumità della persona
offesa o, ancora, costringere la stessa ad alterare le proprie
abitudini di vita per sottrarsi al rischio di incontrare l'agente". (Cassazione Penale 3875/2025)