In qualità di Avvocato Matrimonialista, opero su tutto il territorio nazionale e internazionale con sede per l'Italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, e sono specializzato in diritto di famiglia e diritto societario (anche con risvolti internazionali), con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia italo- tedesco Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Mi occupo prevelantemente di diritto penale della famiglia,violenza domestica, violenza intrafamiliare e maltrattamento infantile.
Oltre al diritto penale della famiglia, mi occupo anche di violenze e abusi intrafamiliari, stalking.
Oltre al diritto penale della famiglia, mi occupo anche di violenze e abusi intrafamiliari, stalking.
Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Diritto civile, Diritto bancario e finanziario, Pignoramento, Diritto tributario, Reati contro il patrimonio, Diritto canonico, Contratti, Domiciliazioni, Risarcimento danni.
La più recente cronaca dimostra quanto sia importante che la figura del matrimonialista debba sempre confrontarsi continuamente con gli esperti della mente, soprattutto in procedimenti riguardanti minori. Ho seguito da poco un caso di un genitore no vax che, per via di sue convinzioni - giuste o sbagliate che siano - ha messo il minore nelle mani dei servizi sociali, con tutti i problemi che derivano per un bambino da una situazione come questa. Bisognerebbe davvero evitare di spingere il proprio egoismo a questi livelli.
Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli ( ovverosia i minori, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione,intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. Purtroppo, spesso assistiamo in ambito minorile ad una serie di ritardi, inefficienze, macchinazioni burocratiche a seguito delle quali, piuttosto che ottemperare alla ratio legis di offrire al minore in stato di abbandono una famiglia nel minor tempo possibile, si susseguono ingiustificabili ritardi che lasciano i più sfortunati nelle strutture temporanee, creando in definitiva solo disagi psicologici alle vittime di questo sistema.
Da avvocato familiarista mi sento di appoggiare pienamente la decisione presa, che ribadisce il diritto del minore ad un rapporto personale con entrambi i genitori, indipendentemente dalle vicende sentimentali degli stessi. La vicenda, inoltre, sottolinea l'importanza per tutte le parti in causa di lavorare in sintonia - laddove necessario - con il servizio sociale, cosa che però non accade per il 90% dei contenziosi familiari. Un sistema, che, purtroppo, è diventato col tempo poco collaborativo, risultando spesso improntato ad un abuso del diritto piuttosto che alla protezione dei più piccoli.
Condivido pienamente il pensiero del Prof. Camerini - Neuropsichiatra infantile nonchè ctu, che ci riporta alla realtà dei fatti su tematiche spigolose. Mi soffermerei su questo punto in particolare: Si lamenta in pubbliche narrazioni che molte madri siano vittime di sottrazioni dei figli che, nella realtà, avvengono del tutto eccezionalmente in sporadicissimi casi presentati come regola. Nella maggior parte dei casi di sottrazione internazionale del minore (diversi dei quali da me seguiti) è la figura materna a commettere reato, portando via la prole per futuli motivi ovvero per semplice ripicca.. Ciò non toglie che a sbagliare possa essere anche l'uomo, ma, in ogni caso, a pagarne le conseguenze saranno sempre i figli.
Una giusta decisione che ancora una volta mette in evidenza come si tenti sistematicamente di ostacolare il diritto di vista del padre, strumentalizzando in tal modo il diritto di vista che dovrebbe essere sempre e comunque tutelato. Nel caso su menzionato la situazione appare essere ancor più grave, in quanto le omissioni commesse della madre hanno negativamente influito sulla salute psicofisica della minore. I figli non dovrebbero mai essere lo strumento di vendetta nei confronti dell'ex coniuge!
Il reato di sottrazione dei minori è, forse, uno dei più comuni nelle vicende patologiche dei rapporti familiari. Spesso, uno dei due coniugi, di fronte all'irreversibile frattura del rapporto coniugale, e lasciandosi sicuramente andare ad un comportamento irrazionale, decide di fuggire via con la prole, quasi a volersi sottrarre a quel tormento psicologico che la fine di ogni rapporto comporta. Altre volte, invece, la sottrazione dei minori è premeditata fin nei minimi dettagli. Il reato de quo nasce dalle disposizioni civilistiche, secondo cui i figli sono in genere sotto la custodia di entrambi i genitori, ragion per cui ogni spostamento deve obtorto collo essere autorizzato - o, nel migliore dei casi, non ostacolato - dall'altro coniuge. La legge, in casi particolari (e. g. violenza di un coniuge) offre degli strumenti di protezione che possano, da un lato, allontanare rapidamente colui il quale mette in atto comportamenti violenti che danneggino il partner e/o i minori e, dall'altro offre la più ampia tutela per ottenere l'affido esclusivo della prole. In questi casi, è vivamente consigliato consultarsi con il proprio legale di fiducia, onde poter mettere in atto tutte quelle strategie volte, da un lato, a garantire l'incolumità fisica e psichica del partner e della prole e, dall'altro, ad ottenere l'immediato allontanamento e l'affido esclusivo dei minori. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che spesso questi strumenti sono "svuotati" della funzione loro assegnata dal Legislatore, essendo essi utilizzati quali arma di ricatto e/o oppressione nei confronti dell'altro genitore a fini prettamente economici.
Da circa 18 anni mi occupo di diritto di famiglia ....Il fenomeno della Pas ( alienazione genitoriale) è in continua crescita nei contenziosi familiari, e nei casi più gravi si conclude con il fenomeno delle false denunce e sottrazione internazionale della prole. Oggi, terminata l'udienza mi sono commosso. Diventa necessario tutelare il diritto alla bigenitorialità di chi effettivamente merita di essere padre, escludendo categoricamente i violenti e coloro che usano i bambini per propri piani di vendetta
Una triste realtà che certitifica il malfunzionamento del sistema delle adozioni nel nostro Paese. E poi ci sono storie senza lieto fine, quelle che gli studi chiamano “fallimenti adottivi” e su questo punto bisogna soffermarsi particolarmente, perchè il bambino non è un oggetto che può essere restituito. L'approccio coppia - adozione dovrebbe avere una preparazione solida, che non può consistere solo in scartoffie burocratiche!
In caso di separazione, ove non sia stabilito un addebito a carico del coniuge superstite, quest’ultimo mantiene i diritti ereditari conseguenti al matrimonio. In caso di divorzio, al coniuge superstite non spetta alcun diritto ereditario, in quanto il vincolo matrimoniale era stato sciolto prima della morte del de cuius.
Spesso, noi avvocati matrimonialisti/divorzisti siamo obtorto collo costretti a confrontarci con il reato di stalking, regolato dall'art. 612 c. p. Come noto, lo stalking può manifestarsi in tanti modi ed essere animato da differenti intenti. Ciononostante, esiste una forma particolare di stalking che afferisce le patologie del rapporto coniugale: ci riferiamo, in particolare, allo stalking per il mantenimento , quello cioè commesso dall’ex coniuge che, non riuscendo a incassare l’assegno che il giudice gli ha riconosciuto, interferisce in continuazione nella vita del soggetto obbligato fino a compiere vere e proprie persecuzioni. La Cassazione (Cass. 07.03.2024, n. 9878) si è recentemente occupata del caso in una sentenza riguardante una donna accusata di aver perseguitato il suo ex marito con l’obiettivo di ottenere il mantenimento . Le sue azioni includevano non solo il pedinamento fisico, ma anche una serie di atti intimidatori quali insulti , minacce , e un utilizzo aggressivo dei social network , con post offensivi mirati all’ex partner. Tali comportamenti, secondo la sentenza della Corte, configurano un chiaro caso di stalking, ovvero di persecuzione ossessiva , che va ben oltre la mera espressione di una richiesta di mantenimento. Tale comportamento è stato valutato come stalking non tanto per i singoli atti in sé, ma piuttosto la loro reiterazione nel tempo , che crea una situazione di assedio psicologico per la vittima . In questo contesto, l’atteggiamento persecutorio acquisisce una specifica valenza offensiva, rendendo la condotta nel suo complesso penalmente rilevante. Nel caso di specie, si era in presenza di una varietà di azioni con diverso grado di intensità, tutte dal chiaro intento persecutorio, che spaziavano da appostamenti a minacce verbali e fisiche, insulti, messaggi offensivi sui social e ripetute chiamate telefoniche. In passato, la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del reato di stalking anche dinanzi a pochi comportamenti, purchè ripetuti in un breve arco temporale (ad esempio, diverse telefonate nel giro di poche ore). Tuttavia, è anche necessario che nella vittima si verifichi almeno uno di questi tre effetti: un grave stato di ansia e di stress emotivo; uno stato di paura tale da temere per l’incolumità propria o di un suo caro; un condizionamento psicologico tale da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita come ad esempio cambiare numero di telefono, modificare la strada per tornare a casa, sospendere un account social e così via. Se c’è la condotta reiterata ma non ci sono queste conseguenze sulla vittima, il reato c’è ancora ma è meno grave: si parlerà tutt’al più del reato di molestie telefoniche, punito penalmente in modo meno severo. Non possiamo che condividere in toto l'importazione seguita dalla Cassazione, perchè in Italia l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che sfocia in comportamenti ossessivi e persecutori, non è e non deve essere tollerato. Va severamente punito chi cerca di umiliare e perseguitare il proprio ex, trasformando l'esercizio di un diritto in uno strumento di tortura e di ricatto!
Ancora oggi, l'istituto della separazione e del divorzio è visto come una sorta di "assicurazione sulla vita", una polizza da sottoscrivere all'atto del matrimonio e da far valere non appena ci si stanchi della vita matrimoniale. L'assegno di mantenimento e quello divorzile sono oggi lo strumento numero uno per una mera speculazione economica ai danni dell'altro coniuge. Anche la prole diventa spesso un'arma per raggiungere il solo obiettivo sensibile, ovverosia il tanto agognato "mantenimento" che, a mio parere, appare giustificato solo ed esclusivamente nei confronti dei figli e, per quanto riguarda l'ex coniuge, solo in particolarissime situazioni da valutare nel caso concreto.
Redazione contratto di convivenza alle coppie conviventi omosessuali al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali
L'adozione è sì, un grande gesto d'amore ma, soprattutto, un grande gesto di responsabilità e non un capriccio da soddisfare. Molte coppie arrivano impreparate, illuse e desiderose di coronare il sogno di avere un bambino tra le braccia. Bisogna essere sinceri, cari amici, l'adozione è un percorso per certi versi meraviglioso e ricco di emozioni ma, spesso, difficile, irto e sicuramente in salita. Sono il primo a ribadire la necessità di una riforma volta a "modificare" il sistema, ma resto comunque del parere che l'adozione non deve essere paragonata ad un "gioco" da tavolo.
Coniuge italiano coniugato con cittadina straniera, matrimonio celebrato all'estero e trascritto in Italia. Separazione con adddebito per gravi inadempienze dei doveri coniugali, danni endofamiliari, affidamento esclusivo dei minori.
Coppia non coniugata,regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento.
Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre. La capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore e ciò ben può portare ad attribuire rilievo, secondo le circostanze, anche alla concreta possibilità, da parte del genitore interessato, di superare le criticità che segnano il rapporto con un compagno e le condizioni di una vita di coppia che minano alla radice le attività di accudimento ed educative che riguardano il minore: tanto più in una situazione in cui quest’ultimo necessiti di particolari cure e attenzioni a causa della presenza di gravi disabilità. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13453.
Un passo avanti verso la trasformazione del nostro diritto, talvolta ancora ancorato a stereotipi vecchi e non attuali. Con la recentissima decisione (sentenza n. 148 del 2024) La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora anche il "convivente di fatto". In tal modo, si potrà applicare al convivente di fatto la disciplina dell’impresa familiare. Ricordiamo a noi stessi che, ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge 76/2016, per "conviventi di fatto" si intendono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".La Corte Costituzionale, su istanza della Corte di Cassazione, ha accolto le questioni da quest'ultima sollevate, rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto. Ovviamente, la Corte sottolinea le permanenti differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio. Ciononostante, quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta. Osserva la Corte che " la tutela del lavoro è strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare ", pertanto sarebbe irragionevole non includere il convivente di fatto nell’impresa familiare. Stante tale ragionamento logico, ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile, che - nell’attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare - comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione. La sentenza, sicuramente condivisibile se analizzata sul mero piano della tutela del diritto al lavoro e alla protezione di ogni prestazione lavorativa,ma sul piano matrimoniale, solleva alcuni interrogativi di fondo che meritano ulteriore approfondimento.
Uno dei temi ricorrenti nei contenziosi familiari riguarda la possibilità di far conoscere o meno il nuovo/a partner ai propri figli. Al riguardo, va precisato che non c’è nessuna norma di legge che impedisca alla madre o al padre di presentare ai figli il nuovo partner. Ciò significa che nulla vieta al nuovo partner di trascorrere del tempo con i figli del suo compagno. Recentemente, la Corte di Cassazione (Cass. 11448/2017) ha stabilito che non è giustificato il divieto per la nuova compagna di incontrare i figli della coppia quando sussiste una relazione stabile ed equilibrata. Sulla stessa scia si colloca il Tribunale di Milano (Trib. Milano 18.01.2017), secondo cui " in assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale ". In linea del tutto astratta, però, è possibile che uno dei due ex coniugi possa avanzare comunque apposita richiesta al giudice, il quale potrà disporre una limitazione alla frequentazione dei nuovi compagni solo nel caso in cui, dopo un’attenta analisi della situazione (magari anche attraverso perizia), sia evidente che il nuovo compagno nuoce gravemente al benessere psico-fisico dei figli o lede la loro sensibilità. Al momento, è impossibile prevedere una casistica al riguardo. Ed invero, l'art. 337 - ter c.c. afferma che “…il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa…”. Secondo gli Ermellini, al riguardo è necessario un rigoroso controllo e valutazione ponderata su tutte quelle restrizioni, in riferimento al diritto di visita, che rischiano di alterare le relazioni familiari e mettere fine al rapporto genitore-figlio. A titolo esemplificativo, un eventuale divieto di frequentazione deve essere valutato dal Giudice in relazione al caso di specie. Tale divieto potrà essere emesso qualora venga accertato, anche attraverso una perizia, che il nuovo compagno rappresenta un problema in grado di nuocere gravemente alla salute psico-fisica del figlio o possa ledere in qualsiasi modo la sensibilità dello stesso. Viene, poi, da chiedersi se sia possibile inserire negli accordi di spearazione o divorzio alcune clausole che vietano all'atro coniuge la frequentazione dei figli con il nuovo partner. Tali clausole, è bene ribadirlo, non costituiscono un obbligo giuridico ma corrispondono ad un mero obbligo morale che, se violato, non comporta alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio. In ogni caso riteniamo opportuno sottolineare che in tali situazioni gli unici parametri da consigliare sono il buon senso e, soprattutto, il child's best interest, che deve rappresentare l'unico ed immutabile punto di riferimento per le ex coppie.
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo,matrimonialista e divorzista. Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico e professionale, associa alla Libera Professione l'esercizio dell'attività di docenza universitaria. Egli tiene corsi presso diverse e rinomate Università italiane e straniere nell'ambito dei settori scientifico - disciplinari IUS 04 e SECS P - 07 materie per le quali egli ha ottenuto la venia docendi. Esperto in procedure di diritto di famiglia internazionale, affidamento condiviso, affidamento congiunto, affidamento alternativo, affidamento esclusivo e super esclusivo, sottrazione internazionale di minori, separazione consensuale, separazione giudiziale, assegno di mantenimento divorzile, famiglia di fatto, convivenza more uxorio, contratti convivenza eterosessuale e omossessuale.
Studio Legale Lamanna Di Salvo
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