Il Consiglio di Stato capovolge la sentenza del TAR del Lazio, stabilendo che anche gli ITP, che non erano iscritti nelle GAE o nelle G.I. al 31.05.2017, potranno partecipare alle prove orali del concorso per docenti abilitati.

Decreto presidenziale del 25/07/2018 del Consiglio di Stato con




Sentenza giudiziaria: Va rilevato che questa decisione capovolge la sentenza del Tar del Lazio, emessa lo scorso 15 maggio, che aveva deciso che gli insegnanti tecnico pratici NON avrebbero potuto partecipare al concorso per docenti abilitati della scuola secondaria di primo e secondo grado sulla base della seguente argomentazione: “In conclusione giova soggiungere che non appare irragionevole ed illogico ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione il limitare, come consegue all’applicazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la partecipazione allo speciale ed agevolato concorso de quo, ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31.5.2017 o che abbiano conseguito l’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specialità delineati più sopra poiché consiste in una sola prova orale, oltretutto assai semplificata (consistendo in una lezione su uno degli argomenti già resi noti alcuni giorni prima ai candidati) e non si articola in una procedura selettiva per merito comparativo, come d’ordinario avviene nei concorsi pubblici, bensì in una valutazione non selettiva, che immette alla frequenza di un percorso abilitativo di un solo anno, al termine dei quale il candidato viene immesso nei ruoli dello Stato”.



Pubblicato da:


Domenico Ligato

Avvocato civilista, famiglia e diritto scolastico




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