Pubblicazione legale:
Con l’Ordinanza n. 14157/2025, la Cassazione Lavoro chiarisce l’onere probatorio nel licenziamento per superamento del comporto. Il lavoratore che impugna il recesso deve dimostrare che alcune assenze derivano da malattia professionale imputabile al datore ex art. 2087 c.c. Non basta provare la patologia, ma occorre il nesso causale con le mansioni svolte e la violazione degli obblighi di tutela datoriale. Solo in presenza di tale prova le assenze possono essere escluse dal comporto. La prova non può desumersi da sentenze INAIL non opponibili al datore rimasto estraneo al giudizio.
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