Sentenza giudiziaria:
Nel caso in esame, la ricorrente, D.G.M., docente a termine alle dipendenze del MIUR, ha lavorato per lo stesso Ministero con successivi contratti a tempo determinato stipulati ogni volta sino al 31.08. Si è dunque dedotto che l'amministrazione ha impiegato la ricorrente "per esigenze durevoli e non transeunti", in spregio alla Direttiva 99/70/CE sull'"Accordo Quadro", recepita in Italia dal d.lgs. n. 368/2001. Il Tribunale di Locri, sezione lavoro, in accoglimento della tesi dell'avv. Domenico Sergio Ammendolea, ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il Ministero e la ricorrente.