Avvocato Dora Vencia a Roma

Dora Vencia

Avvocato cassazionista a Roma


Informazioni generali

Lo studio presta assistenza in diritto penale (assistenza di indagati/imputati e di persone offese, per le quali cura quindi anche la costituzione di parte civile); diritto di famiglia (separazioni, negoziazione assistita, divorzio, regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento di minori nati fuori dal matrimonio); ristrutturazione dei debiti, rapporti con Istituti di credito; procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Presso lo Studio operano in stretta collaborazione e sinergia altri due Avvocati e si assicura assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale anche attraverso una rete consolidata di Colleghi.

Esperienza


Usura

Collaboro dal 2003 con un’Associazione che Gestisce i Fondi Mef di prevenzione dell’usura e fornisce assistenza e consulenza alle persone sovraindebitate e vittime di usura. Per queste ultime curo sia l’iter amministrativo di accesso ai Fondi di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione sia la costituzione di parte civile nel processo penale.


Recupero crediti

Ho conseguito il titolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e sono iscritta nel relativo elenco del Ministero della Giustizia. Ho maturato ampia esperienza di recupero del credito sia quale consulente del creditore che del debitore


Altre categorie:

Cassazione, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Diritto bancario e finanziario, Pignoramento, Contratti, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Commento al Provvedimento del 19.7.2022 - Tribunale di Roma – omologa di accordo di composizione della crisi (Avv. Dora Vencia; gestore della crisi avv. Virginia Iannuzzi)

Pubblicato su IUSTLAB

Voto delle amministrazioni finanziarie, raggiungimento dell’accordo per silenzio assenso e cram down. Il caso : L’istante, dipendente part-time a tempo indeterminato presso uno studio legale e presso una piccola società di servizi, ha un reddito annuale che non supera i 23 mila €. L’indebitamento, interamente in carico ad Agenzia Entrate Riscossione, origina dalla cointestazione – tra il 1996 e il 1999- di tre società in nome collettivo. Le società, tutte in liquidazione sin dal 2003 e definitivamente chiuse nel 2008, hanno maturato con Agenzia delle Entrate e con la Direzione provinciale del lavoro un debito per oltre 2 milioni di €. L’istante, sotto la vigenza della L 3/2012, ha formulato proposta di accordo di ristrutturazione, offrendo la somma di € 30 mila, reperita attraverso l’accesso ai Fondi di prevenzione dell’usura previsti dall’art 15 della L 108/96. Attesa l’impossibilità di ricostruire il dettaglio dell’intero carico, rimaste sempre prive di riscontro le richieste agli enti creditori, anche da parte del gestore, perché specificassero i singoli tributi delle plurime cartelle e consentissero, quindi, anche la verifica dei privilegi, si è scelto di formulare la proposta offrendo una percentuale del carico uguale per tutte le Direzioni di Agenzia delle Entrate Riscossione incaricate. L’istante ha dedotto e documentato -da un lato- come l’unico attivo fosse quello derivante dai propri rapporti di lavoro part time e -dall’altro- come tutte le azioni esecutive poste in essere nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate Riscossione - dal 2009 al 2022- avessero portato a un recupero, a tutto concedere, di poco più di 1.000€ annui. Ha ulteriormente dedotto come il reperimento della somma fosse possibile grazie alla garanzia fideiussoria della sorella, disponibile a fornire il proprio supporto solo subordinatamente all’omologa dell’accordo. Punti rilevanti della decisione: A seguito delle comunicazioni di legge agli enti creditori e all’Agenzia Riscossione, solo una delle tre direzioni Regionali ADER ha manifestato il proprio dissenso. Ha assunto di poterlo esprimere anche per conto degli enti creditori che gli avevano affidato i carichi, in forza della circolare ministeriale n. 16/2018 che, per le procedure di sovraindebitamento, confermerebbe l’applicazione della circolare 19/E del 2015 paragrafo 4: per i tributi iscritti a ruolo o accertati ai sensi dell’art 29 co. 1 DL 78/2010 e già consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, “ l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’Ufficio Competente ”. Il Tribunale di Roma ha omologato l’accordo sulla base di una duplice valutazione. In prima battuta, ha affermato il principio per il quale l’Agenzia Entrate Riscossione sia “ legittimata ad esprimere il dissenso esclusivamente per le somme riconducibili agli oneri di riscossione ”, essendo dunque del tutto irrilevante il voto dalla stessa espresso per il carico tributario. Ciò perché l’espressione del voto nella procedura di accordo di composizione della crisi è attività di amministrazione del tributo che quindi esula dalla mera riscossione dello stesso, come deve ricavarsi ancor più dal Codice della Crisi che all’art 88 esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali: “ relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale. Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione…. ”. La ritenuta irrilevanza del voto espresso da Agenzia Riscossione con riferimento ai carichi ha consentito di affermare che l’accordo proposto fosse acconsentito per silenzio-assenso per il 92% dei crediti. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto di potersi spingere oltre, valutando che nella vicenda al suo esame fosse comunque applicabile il cosiddetto “cram down” . Ha, infatti, verificato come l’accordo proposto fosse più conveniente per le amministrazioni sia con riferimento all’alternativa liquidatoria e sia con riferimento alle azioni esecutive poste in essere per 13 anni con modesti risultati. In tale ottica, ha valorizzato le specifiche caratteristiche del rapporto di lavoro dell’istante e la sua età, in termini di capacità lavorativa prospettica. Esecuzione dell’accordo e sgravio In seguito all’omologa, l’accordo è stato eseguito operando il pagamento come da provvedimento di omologa in favore delle tre direzioni di Agenzia Entrate Riscossione coinvolte. Queste, ricevuto il pagamento, hanno proceduto a imputazioni d’ufficio, sospendendo la riscossione delle quote di cartelle non pagate. Lo sgravio delle cartelle oggetto di procedura non è stato automatico a seguito di notifica del provvedimento di omologa e della sua esecuzione, richiedendosi invece un passaggio, eventualmente con procedura di autotutela, presso tutti gli enti impositori. Il Concordato minore nel Codice della Crisi Il provvedimento in commento si pone a cavallo dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, che ha trasfuso nella procedura di concordato minore alcune delle norme della L 3/2012 che disciplinavano l’accordo di composizione della crisi. Con la nuova normativa, alcuni interpreti affermano essersi ridotta la platea dei soggetti che può accedere alla procedura. Mentre, infatti, l’accesso all’accordo era consentito anche al consumatore, la norma di cui all’art 74 co.1 D. lgs. 14/2019 prevede che possano accedere al concordato i debitori di cui all’art 2 co. 1 lett c) – il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali- escluso il consumatore, quando il concordato consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale Sommessamente, volendo interpretare lo spirito della legge che rimane quello di consentire un fresch start (un riavvio di vita serena) al soggetto sovraindebitato, sembra di poter far leva sull’art 74 co. 2 CCII per affermare che al concordato minore posso accedere tutti i soggetti (e dunque anche il consumatore) di cui all’art 2 co.1 lettera c) quando sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in maniera apprezzabile la soddisfazione dei creditori -rispetto all’alternativa liquidatoria, ndr-. Tale lettura appare anche più rispettosa dell’art 3 Cost., evitando irragionevoli disparità di trattamento tra i soggetti ammessi alle procedure. Dora Vencia (Avvocato Foro di Roma)

Sentenza giudiziaria

Revoca di decreto ingiuntivo per applicazione di interessi ultrasoglia e per mancanza di prova della pretesa creditoria da parte della Banca

Sentenza del Tribunale di Roma n. 15112 del 18.7.2019

Il Fideiussore di una srl si è opposto al decreto ingiuntivo notificatogli contestando l'usurarietà delle condizioni applicate ai rapporti di apertura di credito - anche per l'applicazione di CSM-, nonchè la mancanza di prova di quanto preteso dall'Istituto di credito. Il Giudice, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto opposto, ribadendo il principio per cui in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione, che assolve tale onere probatorio producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza e il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano. In riferimento poi alla contestazione della pattuizione di interessi ultralegali, accolta dal Giudice facendo applicazione dei principi enunciati dalle SS.UU. nella nota sentenza del 2018, appare anche significativo rilevare come, nell'accoglierla, il giudice abbia implicitamente riconosciuto che trattasi di eccezione opponibile anche dal fideiussore e non solo dall'obbligato in via principale.

Sentenza giudiziaria

Azione revocatoria del trasferimento immobiliare in sede di separazione dei coniugi: prescrizione

Sentenza 2804 del 7.2.2018 Tribunale di Roma

Il creditore ha chiesto revocarsi la cessione a titolo oneroso da parte del marito in favore della moglie delle quote di comproprietà dell'abitazione familiare effettuata in sede di separazione coniugale. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione, abbracciando la tesi proposta dalla difesa che individuava il dies a quo dell'azione nella data del provvedimento di omologa e comunicazione all'Ufficio dello Stato civile.

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Lo studio

Dora Vencia
Via Macedonia
Roma (RM)

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