Abstract
La riforma Cartabia ha introdotto nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia, tra le quali la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio. I tribunali italiani sono oggi divisi circa l’applicabilità di tale norma anche ai ricorsi congiunti di separazione consensuale e la questione è oggi sul tavolo della Corte di Cassazione affinché si pronunci sulla sua corretta interpretazione. Nel presente contributo si esaminano i due orientamenti emersi nelle prime sentenze di separazione successive alla riforma.
Il cumulo delle domande di separazione e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei giudizi di separazione consensuale: i vari orientamenti
La recente riforma del processo civile ha introdotto, nell’art. 473bis.49, la possibilità di cumulare la domanda di divorzio con quella di separazione personale. Tale norma fa espressamente riferimento solo al procedimento volto ad ottenere la separazione contenziosa e nulla dice circa la sua applicabilità anche al procedimento per separazione consensuale. Per tale ragione oggi è in corso un acceso dibattito che si risolverà solo in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione, alla quale il Tribunale di Treviso ha rimesso la questione con il rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
Tale questione giuridica vede contrapposti coloro i quali interpretano restrittivamente l’applicazione del cumulo delle domande, dichiarando quindi improponibile la domanda di divorzio, a chi, al contrario, adotta un’interpretazione estensiva. Tra questi ultimi vi è Trib. Milano, sent. 3542 del 5 maggio 2023 che, dichiarando la separazione delle persone, rimette la causa al Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e qualora queste confermassero le condizioni già formulate in sede di separazione accoglierà la domanda di divorzio.
L’orientamento più restrittivo esclude l’applicazione del cumulo delle domande anche al ricorso per la separazione consensuale in quanto la norma che regola il ricorso congiunto è contenuta nell’art. 473bis.51, che non contiene alcun rinvio alla disciplina del ricorso per la separazione contenziosa. A sostegno di ciò adducono anche alla mancata previsione all’interno della legge delega alla riforma Cartabia di un’indicazione sul cumulo delle domande, esplicitando invece la necessità di prevedere due procedimenti distinti. Da ultimo, ritengono che applicare il cumulo delle domande sia contrario al principio di indisponibilità in materia matrimoniale. Tra questi troviamo, tra tutti, il Tribunale di Firenze con la sentenza 4458 del 15 maggio 2023.
Coloro i quali interpretano più estensivamente sostengono che, dal punto di vista letterale, è lo stesso art. 473bis.51 a prevedere che il procedimento su domanda congiunta sia introdotto da ricorso che può chiedere relativamente a tutti i procedimenti di cui all’art. 473bis.47, tra cui rientrano sicuramente sia la separazione personale che il divorzio. Tale esteso rinvio consentirebbe di ritenere che nel ricorso congiunto sono cumulabili tutte le domande di cui al predetto art. 473bis.47, per cui la proposizione del cumulo delle domande rappresenterebbe la regola, mentre nel ricorso per la separazione contenziosa sarebbe un’eccezione (cfr. Trib. Verona, Sez. I, 20.06.2023).
Secondo la tesi restrittiva il cumulo delle domande determinerebbe un allungamento del procedimento di separazione consensuale in quanto questo non si chiuderebbe con la sentenza di omologa, bensì rimarrebbe sospeso in attesa della maturazione dei sei mesi previsti per il divorzio. Secondo la predetta pronuncia del Tribunale di Verona tale argomento è fuorviante in quanto non considera che si eviterebbe l’instaurazione di un nuovo procedimento. In conseguenza di ciò, il cumulo delle domande consentirebbe un notevole risparmio di energie processuali, ben conciliandosi con la ratio dell’intera recente riforma del processo civile: l’economia processuale.
I due orientamenti sono però concordi su un aspetto della questione: se si riconoscesse l’applicabilità del cumulo delle domande si derogherebbe all’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale. Chi conclude per l’applicazione del cumulo alla separazione consensuale, per quanto esposto sopra, osserva che tale deroga è ammessa dalla legge stessa e sarebbe dunque lecita. Il Tribunale di Verona, infatti, ricorda che il legislatore con l’introduzione della negoziazione assistita volontaria in materia matrimoniale ha messo in discussione per la prima volta tale inderogabilità, iniziando un graduale ma incessante superamento del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.
Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 1 giugno 2023, viste le predette difficoltà interpretative di tale questione necessaria alla definizione del giudizio, è ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, introdotto anch’esso dalla recente riforma del processo civile. Solo dopo la pronuncia della Corte vi sarà un maggiore grado di certezza sull’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio, ad oggi ammessa solo in taluni ed esclusa da altri, tra i quali figura anche il Tribunale di Padova con la comunicazione del Presidente del Tribunale del 7 aprile 2023.
Aggiornamento: La decisione della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, Sez I, sent. (data ud. 06/10/2023) 16/10/2023, n. 28727, ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta r cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Edoardo Braglia
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