Il proprietario di un immobile concesso in locazione non può sospendere l’erogazione del servizio di riscaldamento centralizzato agli inquilini morosi, in quanto il diritto alla salute di questi ultimi prevale sempre sul diritto di credito del proprietario (Trib. Treviso, ordinanza del 06.02.2023)

Scritto da: Edoardo Braglia - Pubblicato su IUSTLAB




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IL CASO

Il proprietario di un immobile, a fronte del(l’asserito) mancato pagamento delle bollette da parte dei conduttori, disattivava il riscaldamento centralizzato a ridosso della stagione invernale e senza alcuna preventiva comunicazione.

Uno degli inquilini (padre di famiglia con figli minori d’età) - in regola con tutti i pagamenti contrattualmente previsti –, invocando la tutela di diritti costituzionali (e nello specifico di quello alla salute ex art. 32 Cost) proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale chiedeva al Tribunale adito di ordinare la riattivazione immediata dell’impianto e servizio di riscaldamento.

Il Giudice emetteva, inaudita altera parte,  decreto con cui ordinava al proprietario di riattivare immediatamente l’impianto e il servizio di riscaldamento. Tale provvedimento veniva immediatamente attuato dal resistente e il procedimento veniva così estinto per cessata materia del contendere. In ordine alle spese di lite il Giudice, ritenendo che, nella fattispecie, non ci fossero i presupposti per una compensazione, anche solo parziale, condannava il proprietario/locatore al pagamento integrale delle predette, sul presupposto che “…la necessità sorta in capo al ricorrente di rivolgersi al Tribunale per ottenere l’accensione dell’impianto di riscaldamento è correlata al pervicace rifiuto del signor […], motivato – a quanto consta – da mere ragioni economiche (certamente soccombenti rispetto alla tutela della salute del ricorrente e dei figli minorenni di quest’ultimo)”.

L’ORDINANZA

(omissis)

 

Con ricorso depositato in data 14.1.2023, il ricorrente adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere una pronuncia, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., di condanna del signor […] all’immediato ripristino del sistema di riscaldamento condominiale.

Il ricorrente esponeva di aver stipulato con il signor […] un contratto di locazione ad uso abitativo di un appartamento sito a […] e ubicato nel condominio interamente di proprietà del resistente, al quale erano peraltro intestate tutte le utenze.

Nonostante la regolarità nei pagamenti da parte di tutti i condomini e, per quanto di rilievo ai fini della presente decisione, del signor […], il proprietario aveva omesso di avviare l’impianto di riscaldamento condominiale senza fornire idonea spiegazione.

Giunto il cuore dell’inverno, con rigide temperature, diveniva insostenibile per il ricorrente e i suoi due figli minorenni permanere presso la loro abitazione non riscaldata e pertanto il signor […] si determinava ad adire il Tribunale al fine di ottenere una tutela cautelare d’urgenza.

Il Giudice Istruttore concedeva il provvedimento richiesto inaudita altera parte, riservandosi di confermarlo o revocarlo all’esito dell’instaurazione del contraddittorio. Ciò in quanto la tutela della salute del ricorrente e dei di lui figli minorenni risultava in ogni caso prevalente rispetto a qualsivoglia diritto di credito del proprietario.

Il signor […] si costituiva in giudizio giustificando il proprio comportamento a fronte di una perdurante morosità di tutti i condomini, anche del signor […] stesso, che egli affermava di aver esposto agli inquilini nel corso di una riunione tenutasi nel mese di novembre 2022.

Si rimetteva in merito alla conferma del decreto emesso inaudita altera parte ma chiedeva una compensazione delle spese di lite.

All’udienza del 2.2.2023, il procuratore di parte resistente dava atto che il suo assistito aveva immediatamente ripristinato, non appena ricevuta la notifica del decreto inaudita altera parte emesso dal Giudice, l’impianto di riscaldamento condominiale. Ribadiva dunque le conclusioni, anche in punto spese, di cui alla sua comparsa di costituzione.

Il procuratore di parte ricorrente confermava la circostanza del riavvio dell’impianto di riscaldamento dopo averla verificata personalmente attraverso i condomini. In ogni caso, insisteva per la conferma del decreto del 18.1.2023 e per l’accoglimento del ricorso, con integrale rifusione delle spese di lite.

Il Giudice si riservava.

* * *

In virtù del fatto che, come espressamente confermato da entrambe le parti, il signor […] ha dato attuazione all’ordine contenuto nel decreto emesso inaudita altera parte il 18.1.2023 accendendo il  riscaldamento condominiale, si ritiene cessata la materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere si verifica quanto sopraggiunge, nel corso del processo, un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale.

Nel caso di specie, l’unica questione oggetto di contrasto e, soprattutto, delle domande cautelari formulate dal signor […] riguardava l’avvio del sistema di riscaldamento condominiale, avvio che è pacificamente avvenuto prima dell’udienza del 2.2.2023.

Il ricorrente ha così già ottenuto piena soddisfazione.

La cessazione della materia del contendere, tuttavia, non esclude la necessità di vagliare comunque il merito della questione al fine di decidere sulla regolamentazione delle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.

Nel caso di specie, la necessità sorta in capo al ricorrente di rivolgersi al Tribunale per ottenere l’accensione dell’impianto di riscaldamento è correlata al pervicace rifiuto del signor […], motivato – a quanto consta – da mere ragioni economiche (certamente soccombenti rispetto alla tutela della salute del ricorrente e dei figli minorenni di quest’ultimo).

Per tale ragione, nonostante l’ottemperanza all’ordine del Giudice prima dell’udienza del 2.2.2023 e le ragioni di credito vantate dal signor […] nei confronti dei suoi inquilini, questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per una compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite richiesta da parte resistente.

Infatti, la compensazione delle spese di lite può avvenire solo nel caso sussistano particolari condizioni dettate dalla norma o elaborate dalla giurisprudenza, che nel caso di specie non si rinvengono.

Pertanto, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza (virtuale) del resistente. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi (considerata la particolare semplicità delle questioni trattate) per le sole fasi di studio e introduttiva (tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e deposito di memorie o scritti conclusionali).

P.Q.M.

 

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

-  dichiara la cessazione della materia del contendere;

-  condanna […] a rifondere a […] le spese del procedimento, che liquida d’ufficio in complessivi 1.014,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e iva se dovuti per legge.                             



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Avvocato Edoardo Braglia a Padova
Edoardo Braglia

Avvocato Civilista a Padova