Pubblicazione legale:
IL CASO
Le
attrici, quali eredi del defunto padre/marito, convenivano
in giudizio un istituto di credito deducendone la responsabilità per lo
smarrimento di una cassetta di sicurezza di cui era titolare il de cuius. Chiedevano pertanto che la
banca fosse condannata a risarcire un danno di € 50.000,00.
A
dimostrazione della propria qualità di eredi, le attrici producevano una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nonché lo stato di famiglia.
L’istituto
di credito si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva
delle attrici, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dalle stesse
per provare la propria qualità di eredi.
LA SOLUZIONE
Il
Giudice, rilevava l’infondatezza dell’eccezione in parola richiamando un
consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale “…nel caso di azione proposta da un
soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale
o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a
dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che
deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che
essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal
certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della
qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta
accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale
da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si
proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e,
quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018,
n. 16814)” (cfr. in questo senso Cass 210/2021).
In
altri termini, la produzione del certificato di stato di famiglia unitamente
all'allegazione in giudizio della qualità di erede costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta
accettazione (tacita) dell'eredità, prova di per sé decisiva.