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Non può essere concesso il sequestro giudiziario di un assegno bancario consegnato al creditore a garanzia di futuri pagamenti e da questi posto all’incasso, atteso che, essendo il titolo già stato negoziato, manca l’opportunità e la necessità di provvedere alla sua custodia (Trib. Padova, ordinanza 02/03/2022)

Scritto da: Edoardo Braglia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

IL CASO

Il sig. […] commissionava ad un’impresa edile l’esecuzione di alcuni lavori presso la propria abitazione e consegnava alla stessa, a garanzia dei futuri pagamenti, un assegno bancario di € 11.000,00 privo di data e di luogo di emissione.

Non ricevendo il pagamento delle somme dovute, l’impresa edile, previo riempimento del luogo e della data di emissione, poneva all’incasso l’assegno, che si rivelava privo di provvista.

Il committente proponeva ricorso ex art. 670 c.p.c. chiedendo al Tribunale di Padova di concedere il sequestro giudiziario del titolo.

Il Giudice rigettava il ricorso sul presupposto che “[…] la circostanza che l’assegno bancario sia stato consegnato all’istituto di credito e posto all’incasso configura un fatto che inibisca in radice l’emissione del richiesto sequestro, facendo venir meno la necessità/opportunità della custodia del titolo”.

 

L’ORDINANZA

 

(omissis)

 

La norma invocata dal ricorrente prevede che il giudice possa “autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili […] quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea” (art. 670 co. 1 c.p.c.).

Quanto all’oggetto del sequestro, in generale, nulla osta il fatto che questo riguardi una assegno bancario in quanto “deve ritenersi ammissibile il sequestro giudiziario delle cambiali e dei titoli di credito in genere – potendo essi essere oggetto di proprietà e di possesso - qualora la controversia riguardi la titolarità del credito sotteso alla cambiale” (Tribunale Latina, 27/10/2009).

Va però considerato che nel caso in esame l’assegno bancario non è più nella disponibilità della […], in quanto è stato negoziato.

Il Tribunale richiama un risalente principio di diritto esposto dalla Cassazione in tema di cambiali, per poi formulare alcune considerazioni relative alla controversia in epigrafe: “Non è ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell'art. 1994 cod. civ. il terzo portatore di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quello jus ad rem, che riposa soltanto su un rapporto diretto sottostante all'emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso” (Cass. Civ. sez. 1, Sentenza n. 106 del 17/01/1985).

Orbene, questo giudice reputa che la circostanza che l’assegno bancario sia stato consegnato all’istituto di credito e posto all’incasso configura un fatto che inibisca, in radice l’emissione del richiesto sequestro, facendo venire meno la necessità/opportunità della custodia del titolo.

Ciò per le seguenti considerazioni:

-           l’assegno bancario già negoziato e portato all’incasso ha perso la prima e tipica funzione di titolo di credito, avendo già realizzato la propria finalità;

-           l’assegno bancario difatti è un mero strumento di pagamento a servizio di un soggetto che ha provvista in banca: contiene l’ordine incondizionato, rivolto dal traente alla sua banca, di pagare una somma determinata;

-           nel caso in esame l’ “ordine” del ricorrente […] è già giunto alla banca […] e la stessa lo ha preso in carico, rilevando la mancanza di fondi per pagare gli importi ivi indicati;

-           la circolazione del medesimo titolo è ormai inibita, trovandosi in banca e risultando non pagato (oltre al fatto che lo stesso era stato emesso come “non trasferibile”).

In altre parole il Tribunale ritiene che lo strumento cautelare invocato dal ricorrente mal si attagli alla presente fattispecie, non rinvenendosi nel caso specifico alcuna necessità di provvedere alla conservazione e alla custodia dei beni sui quali deve eseguirsi la misura cautelare.

Il concetto di “opportunità” di cui al primo comma dell’art. 670 c.p.c., necessario per la concessione della misura in esame, sussiste quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporta la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.

Nel caso in esame invece l’assegno bancario di cui si discute è già stato portato all’incasso in banca; la banca ha già rilevato la mancanza di fondi e, per l’ipotesi in cui il ricorrente volesse evitare le conseguenze sfavorevoli derivati da tale situazione (protesto, segnalazione presso la CAI) si dovrebbero attivare altri e più calzanti rimedi cautelari.

Per inciso si ricorda che l’assegno ad oggi non è nemmeno protestato, sicchè nemmeno sarebbe possibile affermare che tale titolo sta rientrando in possesso del creditore […] (che in tesi potrebbe usare l’assegno protestato per procedere con l’esecuzione).

Il ricorso va rigettato.

Il ricorrente va condannato alle spese di lite che si quantificano come da d.m.  55/2014, scaglione di valore individuato in base all’importo dell’assegno, fasi studio, introduttiva ai medi di tariffa e decisoria ai minimi attesa la discussione solo orale e la mancanza di note scritte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova:

rigetta il ricorso per sequestro in epigrafe;

condanna […] al pagamento, in favore della […] delle spese di lite, che liquida in € 1.887,50 per compenso, oltre 15 % rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Padova 02/03/2022



Pubblicato da:


Edoardo Braglia

Avvocato Civilista a Padova