Pubblicazione legale:
In Italia, gli accordi sugli effetti patrimoniali di una futura eventuale crisi
coniugale sono sempre stati vietati. Si tratta dei cosiddetti “patti prematrimoniali”,
diffusi invece negli ordinamenti anglosassoni, da intendersi come gli
accordi volti a prevenire liti giudiziarie, stabilendo in
via preventiva i diritti patrimoniali spettanti a ciascun coniuge a
fronte dello scioglimento del matrimonio.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 20415 del 2025, ha giudicato lecito l’accordo
tra marito e moglie con il quale, in caso di separazione, il marito si
impegna a restituire alla moglie il denaro di proprietà della moglie e
da questa speso per pagare le spese di ristrutturazione di una casa di proprietà del marito.
L'accordo oggetto di giudizio è stato qualificato dai Giudici come "contratto
atipico con condizione sospensiva lecita" diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela: la separazione dei coniugi non è stata intesa dalla Corte di Cassazione come causa dell’accordo, ma come fatto (condizione sospensiva) dal quale dipende l’efficacia dell'accordo raggiunto dai coniugi prima del matrimonio.
La recente decisione della Corte di Cassazione rappresenta senz'altro una svolta per la pianificazione dei rapporti economici in caso di crisi coniugale.