Pubblicazione legale:
L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 6 del 2004, volto a tutelare le persone che si trovano, anche solo temporaneamente, nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, ma che non versano nelle condizioni previste dalla legge per l’interdizione o l’inabilitazione.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno.
L’istanza di nomina può essere presentata dal beneficiario, i suoi familiari, i servizi sociali.
L’amministratore di sostegno può essere sia un familiare che un terzo.
Sono stata in più occasioni nominata dal Tribunale di Verona amministratrice di sostegno di anziani e disabili e per loro conto ho effettuato compravendite di immobili e veicoli, investito somme di denaro anche ingenti, gestito i rapporti con i familiari, soprattutto in caso di particolare conflittualità tra gli stessi, nonchè con assistenti sociali, case di riposo, Inps, Comuni ecc...