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Compravendita di animali da compagnia e denunzia di difetti

Scritto da: Elisa Maccacaro - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Nella compravendita di animali da compagnia (o d’affezione) il termine per la denunzia di difettise l’acquirente è un consumatore, è di due mesi dalla data di scoperta del difetto, ai sensi dell’art. 132 del Codice del Consumo.

Si intende per “consumatore” la persona fisica che acquista l’animale per la soddisfazione di esigenze della vita  quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, mentre va qualificato “venditore” chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, vendl’animale da compagnia, ritenuto “bene di consumo”.



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Elisa Maccacaro

Avvocato civilista a Verona