Avvocato Elisa Maccacaro a Verona

Elisa Maccacaro

Avvocato civilista a Verona

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Il contratto di locazione commerciale

Scritto da: Elisa Maccacaro - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Tale contratto è disciplinato agli artt. 27 e ss. della L. 392/1978 (Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione).

Il contratto è a canone libero pertanto le parti possono liberamente determinarlo; le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore ma le variazioni in aumento non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La durata minima è di 6 anni con rinnovo automatico di altri 6 (se gli immobili sono adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili, nonché se adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo), elevata a 9 anni con rinnovo per altri 9 per gli immobili destinati ad attività alberghiera, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'art. 1786 c.c. (case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili) all'esercizio di attività teatrali.

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata sopra indicata. 

E' possibile prevedere una durata più breve se l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile ha carattere transitorio

Il rinnovo è automatico a meno che una delle parti non comunichi all’altra disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale (18 mesi per le locazioni di immobili adibiti ad attività alberghiera).

Alla prima scadenza contrattuale il locatore può esercitare la facoltà di diniego di rinnovo solo per:

adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

- adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, ad uso diverso da quello di abitazione, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

- demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione (il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta);

- ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto dalla L. 426/1971 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile (il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio).

Le parti possono consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

Se ricorrono gravi motivi il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore deve locare l'immobile per la medesima stagione dell'anno successivo allo stesso conduttore se gliene ha fatto richiesta con raccomandata prima della scadenza del contratto.


Avv. Elisa Maccacaro - Avvocato civilista a Verona

Avvocato dal 2013 e Gestore della Crisi da sovraindebitamento dal 2017, mi occupo principalmente di diritto di famiglia e successioni, volontaria giurisdizione (sono amministratrice di sostegno nominata dal Tribunale di Verona), pianificazione e protezione del patrimonio, contrattualistica per imprese e privati, recupero crediti, esecuzioni e sovraindebitamento.




Elisa Maccacaro

Esperienza


Diritto di famiglia

Da anni presto consulenza e assistenza relativamente a: scelta del regime patrimoniale, costituzione di fondi patrimoniali e trust, successioni, testamenti cause ereditarie. Seguo i coniugi in caso di crisi matrimoniale (separazioni, divorzi, negoziazioni assistite). Mi occupo di riconoscimento di figli, mantenimento e alimenti, di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele. Faccio parte della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Verona


Eredità e successioni

Assisto il cliente in tutte le controversie connesse a successioni, testamenti e divisioni ereditarie, tutela dei legittimari, impugnazione di testamenti; ascolto le necessità del cliente e lo supporto nella redazione delle sue ultime volontà (testamento); mi occupo inoltre di consulenza e pianificazione in materia patrimoniale e successoria e predispongo dichiarazioni di successione.


Incapacità giuridica

Mi occupo da anni di ricorsi e di consulenza in materia di amministrazioni di sostegno, tutele, curatele, curatele di minori; sono inoltre amministratore di sostegno nominata dal Tribunale di alcuni anziani e disabili e mi occupo di redazione di istanze (acquisto/vendita di beni immobili e mobili registrati, investimenti), predisposizione di rendiconti, rapporti con banche, assistenti sociali, case di riposo ecc. Faccio parte della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Verona


Altre categorie:

Recupero crediti, Contratti, Domiciliazioni, Diritto commerciale e societario, Pignoramento, Diritto immobiliare, Tutela degli anziani, Sovraindebitamento, Gratuito patrocinio, Divorzio, Separazione, Matrimonio, Diritto civile, Tutela dei minori, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Locazioni, Mediazione, Negoziazione assistita, Sfratto, Aste giudiziarie.


Referenze

Pubblicazione legale

Amministrazione di sostegno: di cosa si tratta?

Pubblicato su IUSTLAB

L’ amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 6 del 2004 , volto a tutelare le persone che si trovano, anche solo temporaneamente, nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, ma che non versano nelle condizioni previste dalla legge per l’interdizione o l’inabilitazione. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno. L’ istanza di nomina può essere presentata dal beneficiario, i suoi familiari, i servizi sociali. L’amministratore di sostegno può essere sia un familiare che un terzo. Sono stata in più occasioni nominata dal Tribunale di Verona amministratrice di sostegno di anziani e disabili e per loro conto ho effettuato compravendite di immobili e veicoli, investito somme di denaro anche ingenti, gestito i rapporti con i familiari, soprattutto in caso di particolare conflittualità tra gli stessi, nonchè con assistenti sociali, case di riposo, Inps, Comuni ecc...

Esperienza di lavoro

Wealth manager - Studio Legale

Dal 12/2022 - lavoro attualmente qui

Mi occupo di pianificazione e protezione patrimoniale nonchè di pianificazione successoria (fondi patrimoniali, trust, patrimoni destinati, testamenti ecc.)

Pubblicazione legale

Il testamento

Pubblicato su IUSTLAB

Attraverso il testamento il testatore dispone di tutti o parte dei suoi beni per il momento in cui verrà a mancare. E’ un atto che può essere posto in essere solo dal de cuius ed è sempre revocabile dal suo autore. Sono nulli il testamento congiuntivo e il testamento reciproco. Non hanno capacità di testare il minore, l’interdetto per infermità di mente e l’incapace naturale (cioè colui che, sebbene normalmente capace, si è trovato in condizione di incapacità di intendere e volere al momento dell’atto) per il quale il testamento è efficace finché non vi è sentenza che, accertata l’incapacità, lo annulli. Il testatore può redigere personalmente a mano le disposizioni di ultima volontà apponendovi data e sottoscrizione ( testamento olografo ). Sebbene abbia indubbi vantaggi, vi è il rischio che vada perduto o venga distrutto. In alternativa il testamento può venir redatto da un notaio, il quale, alla presenza di testimoni, accerta la volontà del testatore, fornisce la propria competenza tecnica nella redazione, custodisce l’atto sino all’ apertura della successione e cura gli adempimenti procedurali previsti dalla legge ( testamento pubblico ). E’ possibile infine per il testatore redigere la scheda testamentaria, sottoscriverla e consegnarla in plico chiuso al notaio ( testamento segreto ) affinché la custodisca. Alla morte del testatore chi è in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di consegnarlo a un notaio per la pubblicazione .

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Lo studio

Elisa Maccacaro
Stradone Porta Palio 70
Verona (VR)

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