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Il rent to buy

Scritto da: Elisa Maccacaro - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

E’ un contratto mediante il quale il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore e futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto, il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.

Nel contratto dovranno dunque essere specificate due diverse componenti del canone da pagare: quella destinata al pagamento dell’utilizzo (remunerazione del godimento) e quella da imputare al prezzo, nel caso in cui il conduttore decida di esercitare il suo diritto all’acquisto.

Per il conduttore sarà possibile pagare i canoni convenuti mediante l’accollo di un eventuale mutuo stipulato dal concedente e il concedente rimarrà obbligato in solido con il conduttore per il pagamento delle rate del mutuo, se il mutuante non ha aderito all’accollo.

Il rent to buy può essere stipulato per qualsiasi tipo di immobile.

Il contratto di rent to buy potrà essere ceduto dal conduttore a terzi prima della sua scadenza e comunque prima che venga perfezionato il contratto finale di cessione del bene, purché tale facoltà non sia stata espressamente esclusa in contratto.

Sia in caso di inadempimento del conduttore che in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, il concedente ha diritto alla restituzione immediata dell’immobile.

In alternativa al rent to buy le parti possono stipulare: una vendita con riserva di proprietà, una vendita a prezzo rateizzato con iscrizione dell’ipoteca legale; un preliminare ad effetti anticipati, una locazione con patto di futura vendita.



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Elisa Maccacaro

Avvocato civilista a Verona