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Il testamento

Scritto da: Elisa Maccacaro - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Attraverso il testamento il testatore dispone di tutti o parte dei suoi beni per il momento in cui verrà a mancare. 

E’ un atto che può essere posto in essere solo dal de cuius ed è sempre revocabile dal suo autore.

Sono nulli il testamento congiuntivo e il testamento reciproco.

Non hanno capacità di testare il minore, l’interdetto per infermità di mente e l’incapace naturale (cioè colui che, sebbene normalmente capace, si è trovato in condizione di incapacità di intendere e volere al
momento dell’atto) per il quale il testamento è efficace finché non vi è sentenza che, accertata l’incapacità, lo annulli.

Il testatore può redigere personalmente a mano le disposizioni di ultima volontà apponendovi data e sottoscrizione (testamento olografo). Sebbene abbia indubbi vantaggi, vi è il rischio che vada perduto o venga distrutto.

In alternativa il testamento può venir redatto da un notaio, il quale, alla presenza di testimoni, accerta la volontà del testatore, fornisce la propria competenza tecnica nella redazione, custodisce l’atto sino all’apertura della successione e cura gli adempimenti procedurali previsti dalla legge (testamento pubblico).

E’ possibile infine per il testatore redigere la scheda testamentaria, sottoscriverla e consegnarla in plico chiuso al notaio (testamento segreto) affinché la custodisca.

Alla morte del testatore chi è in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di consegnarlo a un notaio per la pubblicazione.



Pubblicato da:


Elisa Maccacaro

Avvocato civilista a Verona