Avvocato Elisa Maccacaro a Verona

Elisa Maccacaro

Avvocato civilista a Verona

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Il testamento

Scritto da: Elisa Maccacaro - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Attraverso il testamento il testatore dispone di tutti o parte dei suoi beni per il momento in cui verrà a mancare. 

E’ un atto che può essere posto in essere solo dal de cuius ed è sempre revocabile dal suo autore.

Sono nulli il testamento congiuntivo e il testamento reciproco.

Non hanno capacità di testare il minore, l’interdetto per infermità di mente e l’incapace naturale (cioè colui che, sebbene normalmente capace, si è trovato in condizione di incapacità di intendere e volere al
momento dell’atto) per il quale il testamento è efficace finché non vi è sentenza che, accertata l’incapacità, lo annulli.

Il testatore può redigere personalmente a mano le disposizioni di ultima volontà apponendovi data e sottoscrizione (testamento olografo). Sebbene abbia indubbi vantaggi, vi è il rischio che vada perduto o venga distrutto.

In alternativa il testamento può venir redatto da un notaio, il quale, alla presenza di testimoni, accerta la volontà del testatore, fornisce la propria competenza tecnica nella redazione, custodisce l’atto sino all’apertura della successione e cura gli adempimenti procedurali previsti dalla legge (testamento pubblico).

E’ possibile infine per il testatore redigere la scheda testamentaria, sottoscriverla e consegnarla in plico chiuso al notaio (testamento segreto) affinché la custodisca.

Alla morte del testatore chi è in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di consegnarlo a un notaio per la pubblicazione.


Avv. Elisa Maccacaro - Avvocato civilista a Verona

Avvocato dal 2013 e Gestore della Crisi da sovraindebitamento dal 2017, mi occupo principalmente di diritto di famiglia e successioni, volontaria giurisdizione (sono amministratrice di sostegno nominata dal Tribunale di Verona), pianificazione e protezione del patrimonio, contrattualistica per imprese e privati, recupero crediti, esecuzioni e sovraindebitamento.




Elisa Maccacaro

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Per anni ho collaborato con degli studi notarili redigendo alcuni atti societari. Ho inoltre frequentato il master "Giuristi d'impresa nell'era digitale" di Ipsoa, un master in contrattualistica informatica, un corso sui contratti commerciali, un Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in “Composizione della crisi da sovraindebitamento” e uno per per curatori fallimentari.


Eredità e successioni

Assisto il cliente in tutte le controversie connesse a successioni, testamenti e divisioni ereditarie, tutela dei legittimari, impugnazione di testamenti; ascolto le necessità del cliente e lo supporto nella redazione delle sue ultime volontà (testamento); mi occupo inoltre di consulenza e pianificazione in materia patrimoniale e successoria e predispongo dichiarazioni di successione.


Incapacità giuridica

Mi occupo da anni di ricorsi e di consulenza in materia di amministrazioni di sostegno, tutele, curatele, curatele di minori; sono inoltre amministratore di sostegno nominata dal Tribunale di alcuni anziani e disabili e mi occupo di redazione di istanze (acquisto/vendita di beni immobili e mobili registrati, investimenti), predisposizione di rendiconti, rapporti con banche, assistenti sociali, case di riposo ecc. Faccio parte della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Verona


Altre categorie:

Recupero crediti, Contratti, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Pignoramento, Diritto immobiliare, Tutela degli anziani, Sovraindebitamento, Gratuito patrocinio, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Diritto civile, Separazione, Divorzio, Tutela dei minori, Locazioni, Mediazione, Negoziazione assistita, Sfratto, Matrimonio, Aste giudiziarie.


Referenze

Esperienza di lavoro

Titolare - Avvocato

Dal 7/2013 - lavoro attualmente qui

Da diversi anni mi occupo di assistenza legale nelle seguenti materie: diritto di famiglia (separazioni, divorzi, contratti di convivenza, negoziazioni assistite, riconoscimento di figli minori…), successioni (dichiarazioni di successione, testamenti…), pianificazione e protezione del patrimonio (trust, fondi patrimoniali, mandati fiduciari...), istituti di volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno, tutele...), contrattualistica (contratti di locazione, compravendita, mandato e agenzia, appalto, contratti informatici...), recupero crediti, esecuzioni (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, sequestri), composizioni di crisi da sovraindebitamento, transazioni e mediazioni, oltre che di visure ipotecarie e catastali riguardanti immobili in Verona e sul Lago di Garda

Titolo professionale

Master in Contrattualistica informatica

Altalex - 10/2022

In questo master sono state affrontate le seguenti tematiche: il regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali; i contratti telematici e dell'e-commerce, diritto d'autore e internet; blockchain ed intelligenza artificiale

Pubblicazione legale

Il contratto di locazione commerciale

Pubblicato su IUSTLAB

Tale contratto è disciplinato agli artt. 27 e ss. della L. 392/1978 (Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione). Il contratto è a canone libero pertanto le parti possono liberamente determinarlo; le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore ma le variazioni in aumento non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La durata minima è di 6 anni con rinnovo automatico di altri 6 (se gli immobili sono adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili, nonché se adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo), elevata a 9 anni con rinnovo per altri 9 per gli immobili destinati ad attività alberghiera, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi d ell' art. 1786 c.c. (case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili) o all'esercizio di attività teatrali. Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata sopra indicata. E' possibile prevedere una durata più breve se l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile ha carattere transitorio . Il rinnovo è automatico a meno che una delle parti non comunichi all’altra disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale (18 mesi per le locazioni di immobili adibiti ad attività alberghiera). Alla prima scadenza contrattuale il locatore può esercitare la facoltà di diniego di rinnovo solo per: - adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; - adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, ad uso diverso da quello di abitazione, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali; - demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione (il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta); - ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto dalla L. 426/1971 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile (il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio). Le parti possono consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Se ricorrono gravi motivi il conduttore pu ò recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore deve locare l'immobile per la medesima stagione dell'anno successivo allo stesso conduttore se gliene ha fatto richiesta con raccomandata prima della scadenza del contratto.

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Lo studio

Elisa Maccacaro
Stradone Porta Palio 70
Verona (VR)

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