Avvocato Elisa Maccacaro a Verona

Elisa Maccacaro

Avvocato civilista a Verona

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Protezione e pianificazione patrimoniale

Scritto da: Elisa Maccacaro - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Ai sensi dell’art. 2740 c.c. il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, è però possibile “separare” alcuni beni dal proprio patrimonio per proteggerli dalle azioni dei creditori, destinandoli al perseguimento di interessi meritevoli di tutela. 

Gli strumenti giuridici per la tutela del patrimonio più utilizzati in Italia sono: il fondo patrimoniale, il trust, le polizze assicurative e l’intestazione fiduciaria.

In particolare il fondo patrimoniale è uno strumento, anche se in declino, volto a destinare beni immobili, mobili registrati e titoli di credito per soddisfare i bisogni familiari. Altro strumento, poco utilizzato, è il vincolo di destinazione, che può riguardare interessi meritevoli di tutela non riguardanti la famiglia e può essere istituito a prescindere da vincoli matrimoniali.

La segregazione patrimoniale, in ogni caso, non può pregiudicare i creditori anteriori all’istituzione degli strumenti di segregazione, i quali avranno a disposizione l’azione revocatoria per ottenere una  dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dello strumento.

E’ importante documentarsi ed affidarsi a professionisti, evitare il “fai da te” ed essere tempestivi e previdenti.

Tutelare il proprio patrimonio quando sta per essere aggredito dai creditori può rivelarsi inutile, se non addirittura peggiorare ulteriormente la situazione.

Il patrimonio, inoltre, andrebbe salvaguardato anche in vista della propria futura dipartita.


Avv. Elisa Maccacaro - Avvocato civilista a Verona

Avvocato dal 2013 e Gestore della Crisi da sovraindebitamento dal 2017, mi occupo principalmente di diritto di famiglia e successioni, volontaria giurisdizione (sono amministratrice di sostegno nominata dal Tribunale di Verona), pianificazione e protezione del patrimonio, contrattualistica per imprese e privati, recupero crediti, esecuzioni e sovraindebitamento.




Elisa Maccacaro

Esperienza


Diritto di famiglia

Da anni presto consulenza e assistenza relativamente a: scelta del regime patrimoniale, costituzione di fondi patrimoniali e trust, successioni, testamenti cause ereditarie. Seguo i coniugi in caso di crisi matrimoniale (separazioni, divorzi, negoziazioni assistite). Mi occupo di riconoscimento di figli, mantenimento e alimenti, di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele. Faccio parte della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Verona


Eredità e successioni

Assisto il cliente in tutte le controversie connesse a successioni, testamenti e divisioni ereditarie, tutela dei legittimari, impugnazione di testamenti; ascolto le necessità del cliente e lo supporto nella redazione delle sue ultime volontà (testamento); mi occupo inoltre di consulenza e pianificazione in materia patrimoniale e successoria e predispongo dichiarazioni di successione.


Incapacità giuridica

Mi occupo da anni di ricorsi e di consulenza in materia di amministrazioni di sostegno, tutele, curatele, curatele di minori; sono inoltre amministratore di sostegno nominata dal Tribunale di alcuni anziani e disabili e mi occupo di redazione di istanze (acquisto/vendita di beni immobili e mobili registrati, investimenti), predisposizione di rendiconti, rapporti con banche, assistenti sociali, case di riposo ecc. Faccio parte della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Verona


Altre categorie:

Recupero crediti, Contratti, Domiciliazioni, Diritto commerciale e societario, Pignoramento, Diritto immobiliare, Tutela degli anziani, Sovraindebitamento, Gratuito patrocinio, Divorzio, Separazione, Matrimonio, Diritto civile, Tutela dei minori, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Locazioni, Mediazione, Negoziazione assistita, Sfratto, Aste giudiziarie.


Referenze

Pubblicazione legale

Amministrazione di sostegno: di cosa si tratta?

Pubblicato su IUSTLAB

L’ amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 6 del 2004 , volto a tutelare le persone che si trovano, anche solo temporaneamente, nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, ma che non versano nelle condizioni previste dalla legge per l’interdizione o l’inabilitazione. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno. L’ istanza di nomina può essere presentata dal beneficiario, i suoi familiari, i servizi sociali. L’amministratore di sostegno può essere sia un familiare che un terzo. Sono stata in più occasioni nominata dal Tribunale di Verona amministratrice di sostegno di anziani e disabili e per loro conto ho effettuato compravendite di immobili e veicoli, investito somme di denaro anche ingenti, gestito i rapporti con i familiari, soprattutto in caso di particolare conflittualità tra gli stessi, nonchè con assistenti sociali, case di riposo, Inps, Comuni ecc...

Esperienza di lavoro

Wealth manager - Studio Legale

Dal 12/2022 - lavoro attualmente qui

Mi occupo di pianificazione e protezione patrimoniale nonchè di pianificazione successoria (fondi patrimoniali, trust, patrimoni destinati, testamenti ecc.)

Pubblicazione legale

Il testamento

Pubblicato su IUSTLAB

Attraverso il testamento il testatore dispone di tutti o parte dei suoi beni per il momento in cui verrà a mancare. E’ un atto che può essere posto in essere solo dal de cuius ed è sempre revocabile dal suo autore. Sono nulli il testamento congiuntivo e il testamento reciproco. Non hanno capacità di testare il minore, l’interdetto per infermità di mente e l’incapace naturale (cioè colui che, sebbene normalmente capace, si è trovato in condizione di incapacità di intendere e volere al momento dell’atto) per il quale il testamento è efficace finché non vi è sentenza che, accertata l’incapacità, lo annulli. Il testatore può redigere personalmente a mano le disposizioni di ultima volontà apponendovi data e sottoscrizione ( testamento olografo ). Sebbene abbia indubbi vantaggi, vi è il rischio che vada perduto o venga distrutto. In alternativa il testamento può venir redatto da un notaio, il quale, alla presenza di testimoni, accerta la volontà del testatore, fornisce la propria competenza tecnica nella redazione, custodisce l’atto sino all’ apertura della successione e cura gli adempimenti procedurali previsti dalla legge ( testamento pubblico ). E’ possibile infine per il testatore redigere la scheda testamentaria, sottoscriverla e consegnarla in plico chiuso al notaio ( testamento segreto ) affinché la custodisca. Alla morte del testatore chi è in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di consegnarlo a un notaio per la pubblicazione .

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Lo studio

Elisa Maccacaro
Stradone Porta Palio 70
Verona (VR)

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