IUSTLAB

Il coniuge non si attiva nel trovare lavoro: no all'assegno di mantenimento

Scritto da: Elisa Savoia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Recentemente la Corte di Cassazione è tornata a definire i presupposti di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in caso di separazione dei coniugi. La medesima Corte ha infatti richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale la potenziale capacità reddituale di ciascun coniuge deve essere valutata dal giudice ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento. L'attitudine al lavoro del coniuge deve essere considerata in concreto, tenendo conto delle condizioni ambientali ed individuali del coniuge. Pertanto, l'assegno di mantenimento dovrebbe essere riconosciuto sia quando il coniuge si trova in uno stato di bisogno incolpevole sia quando i redditi del medesimo non sono adeguati a mantenere lo stesso tenore di vita avuto in precedenza in costanza di matrimonio. L'onere probatorio di tale circostanza è in capo al coniuge richiedente l'assegno in questione, residuando in capo all'altro coniuge l'eventuale contestazione delle prove dedotte, indicando nello specifico i beni o i redditi che dimostrino l'infondatezza della richiesta. Resta comunque a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento dimostrare, ove sia provata la propria capacità di lavorare, di essersi proficuamente attivato nella ricerca di un lavoro o comunque di essersi impegnato per mettere a frutto le proprie competenze professionali. 

Nel caso di specie la Suprema Corte, respingendo il ricorso presentato dal coniuge richiedente l'assegno di mantenimento e soccombente in appello, ha dichiarato che tenuto conto dell'età, del titolo di studio e dell'attività professionale svolta in precedenza, la ricorrente fosse in uno stato di disoccupazione colpevole, potendo la medesima mettere a reddito le proprie competenze professionali.

La massima della pronuncia in esame può essere enunciata nei termini seguenti: “E’ a carico del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.” (Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio2021, n. 2086).



Pubblicato da:


Elisa Savoia

Avvocato Crema e Treviglio