Pubblicazione legale:
L'art. 2116 c.c. stabilisce che le prestazioni previdenziali, come la pensione, spettano al lavoratore anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali dovuti, a condizione che il rapporto di lavoro sia provato e che i contributi non siano prescritti. In pratica, il lavoratore non deve subire le conseguenze negative dell'inadempienza del datore di lavoro riguardo ai contributi.
Fonte: Informazione Previdenziale