Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione conferma che l’Ufficiale di stato civile non può rifiutarsi di adempiere ad un ordine giudiziale avente ad oggetto la trascrizione degli atti di stato civile di un cittadino italiano iure sanguinis per mancanza di attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. La prova del giudicato di una decisione, quantunque necessaria, non é condizionata all’emissione di tale documento, il quale non ha natura costitutiva né di prova assoluta.
Fonte: Altalex - Il Quotidiano Giuridico - leggi l'articolo