Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 1643/2025 si è pronunciata sulla questione del conto cointestato, nel seguente modo: «la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria – e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa».
In breve, ciò significa che se da una parte è vero che tra due cointestatari di un conto corrente (coniugi, eredi) si presume che le somme spettino nella misura del 50% ciascuno, è vero anche che la presunzione del 50% può essere superata se si dimostra che la cointestazione è solo fittizia e le somme pertanto appartengono ad uno soltanto.