"La permanenza dei figli in quella casa, la quale prima della morte trovava la sua giustificazione nella relazione familiare con i genitori, continua a trovare la sua giustificazione in quel medesimo rapporto anche dopo l’apertura della successione, proseguito con il solo genitore titolare del diritto" (Corte di Cassazione 2026).
Tale aspetto è rilevante nei casi in cui il chiamato all'eredità non è certo di voler accettare l'eredità del genitore defunto, magari per la presenza di debiti.