Pubblicazione legale:
Molti immobili in Italia non sono stati edificati in maniera regolare, presentano abusi di cui alcuni sanabili, altri insanabili.
Spesso si ereditano per successione degli immobili abusivi e ciò rende difficile la divisione tra gli eredi.
Sul punto è decisivo l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 25021/2019:
Testualmente “Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L.n. 47 del 1985 art. 40 comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L.n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”
In sintesi se la divisione ereditaria ha ad oggetto immobili abusivi, il Giudice adito non può pronunciarsi.
Ciò perché la divisione di una comunione ereditaria è un atto tra vivi (tra gli eredi) e, pertanto, vanno applicate le stesse norme sulla regolarità urbanistica previste in sede di rogito notarile di compravendita.