Sentenza giudiziaria:
L’Agenzia delle Entrate non può avviare azioni esecutive in pendenza di concordato, altrimenti viola la par condicio. La pronuncia ha il pregio di risolvere positivamente la situazione in cui viene a trovarsi il contribuente che ricorre alla procedura di concordato preventivo in pendenza di debiti tributari. I Giudici di merito, più in generale, ritengono che non possano prodursi effetti negativi e sanzionatori se il contribuente omette di pagare in forza dei divieti che sorgono dall'avvio di una procedura concorsuale, considerando che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, previsto dall'articolo 168, primo comma, della legge fallimentare ante riforma produce, quale effetto diretto, la cosiddetta moratoria dei pagamenti, per tutto il tempo di durata della procedura concorsuale.