Avvocato Emanuele Crozza a Alessandria

Emanuele Crozza

Avvocato Penalista - Diritto Bancario


Informazioni generali

Avvocato PENALISTA iscritto all’Albo Speciale dei Patrocinanti in CASSAZIONE, con studio in Torino ed in Alessandria. Si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi d’Impresa presso la S.A.A. di Torino Nel 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dopo aver superato l’esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di Torino e dal 2013 è iscritto nell’apposito Albo degli Avvocati Cassazionisti. Svolge attività di assistenza in tutte le fasi del procedimento penale e per qualsiasi reato.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

L'Avvocato Emanuele Crozza, con Master per Giuristi d'Impresa, presta assistenza in materia di diritto penale dell'economia, societario e fiscale. Soprattutto in caso di liquidazione/fallimento della società molte volte viene aperto un procedimento penale dove vengono coinvolti amministratori, di diritto e di fatto, e consulenti. E' necessario quindi, fin dalle prime avvisaglie di difficoltà, rivolgersi a professionisti esperti che sappiano affrontare la situazione con gli strumenti che la legge mette a disposizione dell'imprenditore per uscire dalla crisi d'impresa e ricominciare a lavorare e vivere in serenità


Fallimento e proc. concorsuali

La crisi economica che affligge il nostro paese ha messo in sofferenza molte attività imprenditoriali esponendo i titolari a responsabilità anche sotto il profilo PENALE. L'Avvocato Emanuele Crozza ha maturato esperienza nell'affrontare procedimenti PENALI dove sono accusati gli imprenditori e/o i loro consulenti, in particolare per BANCAROTTA e REATI FISCALI. L'Avvocato Emanuele Crozza si occupa degli aspetti penali della crisi d'impresa. Gli artt. 110 e seguenti del codice penale (concorso di persone nel reato) possono coinvolgere anche soggetti formalmente non responsabili delle vicende societarie.


Diritto penale

In diversi modi si può scoprire di essere coinvolti in un procedimento penale: un fermo, una perquisizione, una notifica… Inizia così un tragitto che molte volte si rivelerà lungo e tortuoso, durante il quale sarà necessario agire attentamente per poter chiarire al più presto il proprio eventuale effettivo ruolo nella vicenda oggetto di indagine. L’Avvocato penalista, con il quale deve nascere un rapporto di fiducia, rimane affianco al proprio assistito in tutte le fasi del procedimento penale: indagini preliminari, processo ed esecuzione della pena. Nel rispetto delle regole, per l’Avvocato penalista il cliente è sacro.


Altre categorie:

Stalking e molestie, Violenza, Diritto bancario e finanziario, Usura, Reati contro il patrimonio, Sostanze stupefacenti, Malasanità e responsabilità medica, Incidenti stradali, Cassazione, Gratuito patrocinio, Omicidio, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni, Diritto penitenziario.


Referenze

Pubblicazione legale

Bancarotta fraudolenta e codice della crisi d’impresa

Pubblicato su IUSTLAB

BANCAROTTA FRAUDOLENTA E CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA La disciplina dell'art. 322 prevista dal Codice della crisi di impresa, D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, è in vigore dal 1 luglio 2022, per quanto previsto dall'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. V. Sentenza n. 33810/2023) ha ribadito come la nuova disposizione incriminatrice, che reca la medesima rubrica "Bancarotta fraudolenta", replica le stesse condotte già previste nell'art. 216 L. Fall., cosicché l'unico elemento innovativo è di natura lessicale e attiene all'uso dei termini "fallito" e "fallimento", che vengono sostituiti con il riferimento a "l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale" e "liquidazione giudiziale", nonché alla modifica della disciplina delle pene accessorie fallimentari, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 222/2018, che già aveva prodotto i suoi effetti sostanziali. D'altro canto, è stato correttamente osservato in dottrina come il principio di continuità fra le fattispecie criminose, prefissato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 155 del 2017, è rifluito nella previsione dell'art. 349 del Codice della crisi che stabilisce con norma generale: " 1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini "fallimento", "procedura fallimentare", "fallito" nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale" e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie ". Proprio il riferimento alla "salvezza della continuità delle fattispecie" viene anche declinato attraverso la disciplina dell'art. 390, comma 3, del Codice della crisi, che prevede che in relazione alle procedure a trattarsi con la disciplina della legge fallimentare, " quando...sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della sezione terza del capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni ". In sostanza, il legislatore del Codice della crisi per sgombrare il campo da equivoci, pur a fronte, nel caso in esaminato dalla Cassazione relativo agli artt. 216 L. Fall. e 322 Codice della crisi, di precetti e sanzioni assolutamente identici, comunque prevede che debba, per i fatti anteriori alla vigenza dell'art. 322, continuare ad applicarsi la disciplina dell'art. 216 L. Fall. Va evidenziato come neanche il mutamento quanto al profilo civilistico della disciplina ha rilievo, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato in sede penale e risulta immutata in assenza di esplicite previsioni normative in senso opposto. Quanto alle ricadute penali delle modifiche in sede civile, va inoltre richiamato l'autorevole intervento che ha consolidato in modo definitivo il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore. Il caso era proprio relativo a una modifica della disciplina dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, apportata all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. n. 12 settembre 2007, n. 169, che le Sezioni Unite chiarirono non avere alcuna influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01). Pertanto, in tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 L. Fall. e l'art. 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa (D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14) in vigore dal 1 luglio 2022, per quanto previsto dall'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79., per l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali e la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi della disciplina transitoria dell'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 c.p.. Avv. Emanuele Crozza

Titolo professionale

Master per giuristi d'impresa

UNIVERSITA' DI TORINO - 12/1998

L'Avvocato Emanuele Crozza si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi d’Impresa presso la S.A.A. di Torino ove ha approfondito gli aspetti penali e civili del diritto d’impresa.

Speaker ad evento

Responsabilita' penale e superbonus

RIMINI - 10/2023

L'Avvocato Emanuele Crozza è stato invitato a parlare dell'eventuali responsabilità penali dell'amministratore di condominio nelle pratiche del c.d. superbonus

Leggi altre referenze (17)

Lo studio

Emanuele Crozza
PIAZZA SANTO STEFANO N.10
Alessandria (AL)

Sede secondaria:
Via Millefonti N. 43
Torino (TO)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Crozza:

Contatta l'Avv. Crozza per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy