Pubblicazione legale:
Il Giudice di Pace di Modica, accogliendo l’opposizione dell’avvocato Emiliano Cavallo, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore per l’importo di Euro 6.946,63.
La difesa ha sollevato varie contestazioni tra cui, in ordine alla cessione del credito, il difetto di legittimazione processuale della società di recupero crediti. Secondo la tesi difensiva, infatti, l’avviso in Gazzetta Ufficiale non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l’effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell’operazione di cessione “in blocco”.
In via preliminare, la difesa eccepiva altresì l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, adempimento necessario gravante sulla società di recupero crediti a seguito dell’opposizione spiegata dal consumatore. Dinanzi l’eccezione formulata, la società di recupero crediti non ha inteso esperire la condizione di procedibilità, e dunque il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì la società di recupero crediti a rifondere le spese legali in favore del consumatore.
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