Pubblicazione legale:
La legge n. 898 del 1970 all’art. 5 attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa che richiede l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli.
In particolare la Suprema Corte con recentissima sentenza ha rivoluzionato il suo precedente orientamento stabilendo il criterio cd. composito per il calcolo dell’assegno di divorzio il quale considera diversi fattori.
Tale accertamento deve avvenire alla luce dei criteri rinvenibili nella norma che sono parametro fondamentale.
Deve dunque tenersi conto di:
- Condizioni degli ex coniugi
- Ragioni della decisione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Contributo personale ed economico dato da ciascun ex coniuge alla conduzione familiare nonché alla formazione del patrimonio (di ciascuno o di quello comune)
- Reddito di ciascun ex coniuge
Il tutto in relazione alla durata del matrimonio.
Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Occorre quindi, verificare quanto le scelte fatte in ambito familiare abbiano inciso sulla costruzione del percorso personale sul piano lavorativo - professionale.
È evidente dunque che i criteri del cd. “tenore di vita” e dell’”autosufficienza economica dei coniugi” abbiano lasciato il passo ai soli criteri enunciati dalla norma quali elementi dirimenti sia per il riconoscimento del diritto che per la quantificazione della somma.
Fonte: Avv. Emilio Trivoli